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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19951/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per la realizzazione di corpi di un complesso sportivo-velico. L’impresa appaltatrice deduceva che, dopo la consegna dei lavori, il direttore dei lavori aveva sospeso il cantiere in attesa di una perizia di variante resa necessaria dalla scoperta di condizioni geognostiche diverse da quelle previste dal progetto, con presenza di falde acquifere a bassa profondità. La sospensione si era protratta per oltre un anno; l’impresa chiedeva la risoluzione del contratto, il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento del danno, con domanda subordinata di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di risoluzione per vizio di progettazione, ma aveva accolto quella fondata sulla sospensione lavori, riconoscendo un concorso di colpa dell’impresa e condannando il Comune a una somma ridotta. La Corte d’appello aveva invece ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di danni da errore progettuale, e aveva qualificato come illegittima la protrazione della sospensione, condannando il Comune all’intero risarcimento. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 114 c.p.c. per avere la Corte d’appello pronunciato su una domanda nuova di danni da errore di progettazione; 2) violazione della disciplina speciale sugli appalti pubblici e dell’art. 30 d.P.R. n. 1063/1962, sostenendo che la sospensione prolungata avrebbe dovuto comportare solo lo scioglimento senza indennità; 3) violazione dell’art. 33 del capitolato speciale, assumendo che l’obbligo dell’impresa di redigere i calcoli di stabilità si estendesse anche all’opera in variante; 4) violazione delle norme su prova e quantificazione del danno, lamentando difetto di allegazione e prova di danno emergente e lucro cessante; 5) violazione dell’art. 1227 c.c., per omesso apprezzamento del concorso colposo dell’impresa nel ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la Corte d’appello non aveva accolto una nuova domanda di danni da errore progettuale, ma aveva usato il riferimento all’errore progettuale per valutare la causa petendi originaria e la legittimità della sospensione lavori, distinguendo tra sospensione legittima e sospensione illegittima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché non colpiva la ratio decidendi, osservando che la fattispecie riguardava una sospensione divenuta illegittima nel suo protrarsi e che, in tali casi, operano i rimedi dell’inadempimento e del risarcimento. Ha reputato generico il terzo motivo, poiché non si confrontava con la ragione decisiva della sentenza impugnata, cioè che l’opera in variante era del tutto diversa dal progetto originario, con conseguente non estensibilità dell’obbligo di calcolo. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché devolvevano valutazioni di merito e difettavano di autosufficienza, oltre a richiedere una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Il Comune è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che il giudice d’appello avesse deciso entro i limiti della domanda originaria.

  • art. 114 c.p.c.

    citato nel primo motivo, ma non risulta centrale nella ratio della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile per novità la domanda di danni da errore di progettazione; la Cassazione ha confermato che tale statuizione non era vulnerata dal ricorso.

  • art. 16 r.d. n. 350 del 1895

    richiamato per definire la nozione di forza maggiore e la disciplina della sospensione nei lavori pubblici.

  • art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962

    comma 1; comma 2; secondo capoverso

    distingue tra sospensione legittima e illegittima dei lavori; se la sospensione è legittima e si prolunga per ragioni oggettive, l’appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto e, in caso di opposizione dell’amministrazione, la rifusione dei maggiori oneri; se la sospensione dipende da fatto imputabile alla stazione appaltante, operano le regole dell’inadempimento e il risarcimento del danno.

  • art. 33 capitolato speciale d'appalto

    l’obbligo dell’appaltatore di predisporre i calcoli di stabilità riguarda l’opera appaltata; la Corte ha ritenuto non estensibile tale obbligo all’opera in variante quando questa sia del tutto diversa dal progetto originario.

  • art. 345 legge n. 2248 del 1865

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli appalti pubblici e alla sospensione, ma non accolto nella prospettazione del Comune.

  • art. 41 d.P.R. n. 1063 del 1962

    citato dal ricorrente sulla quantificazione del danno e sui presupposti risarcitori, senza trovare accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    citato dal ricorrente in relazione all’onere della prova del danno; la Corte ha rilevato che la censura difettava di autosufficienza e tendeva a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 1227 c.c.

    invocato per sostenere il concorso colposo dell’impresa nel ritardo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per affermare l’onere di autosufficienza del ricorso in cassazione, con specifica indicazione e trascrizione/sintesi degli atti su cui si fonda la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di appalto di opere pubbliche, occorre distinguere tra sospensione dei lavori legittima sin dall’origine e sospensione divenuta illegittima per il protrarsi oltre il tempo consentito: solo nel primo caso l’appaltatore ha essenzialmente il rimedio dello scioglimento del contratto e della rifusione dei maggiori oneri, mentre nel secondo si applicano le regole dell’inadempimento della stazione appaltante e può sorgere il diritto al risarcimento del danno.
  • Il giudice di merito può richiamare circostanze di fatto diverse da quelle formalmente dedotte non per introdurre una domanda nuova, ma per qualificare correttamente la causa petendi originaria e verificare se la sospensione dei lavori sia legittima o illegittima.
  • Nel ricorso per cassazione la censura che implichi valutazioni di merito o una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile; il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare l’onere di autosufficienza, indicando specificamente gli atti e i documenti rilevanti.
  • L’obbligo dell’appaltatore di predisporre calcoli di stabilità o attività tecniche previste dal capitolato va interpretato in relazione all’opera concretamente affidata; non può essere automaticamente esteso a una variante che, per contenuto e natura, risulti del tutto diversa dal progetto originario.
  • La mancata allegazione o trascrizione puntuale degli atti processuali su cui si fonda la doglianza impedisce il controllo di legittimità sulla dedotta omessa pronuncia o sulla pretesa violazione delle norme in tema di prova e di concorso colposo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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