Cassazione Penale, Sentenza n. 48877/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione della fattispecie come furto tentato anziché consumato, con conseguente doglianza che la merce non avrebbe acquisito piena ed effettiva disponibilità (poiché la vettura non aveva lasciato il parcheggio e la persona offesa non avrebbe perso il controllo), deducendo quindi estinzione del reato per prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 (mezzo fraudolento) e n. 4 (destrezza), sostenendo che non vi fu alcun espediente ma solo il superamento delle casse senza pagamento, con conseguente estinzione per prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. La Corte di cassazione ha ritenuto corrette le conclusioni della Corte territoriale: il furto è stato qualificato come consumato perché gli indagati avevano caricato i beni sulla vettura e la vigilanza del soggetto passivo era venuta meno, l'intervento della sicurezza è avvenuto soltanto nel parcheggio; le aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza sono state correttamente riconosciute in concorso alla luce della manovra diversiva posta in essere da alcuni correi e dell'azione rapida e abile degli altri; pertanto non opera la prescrizione e il ricorso risulta infondato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2 e n. 4
le aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza possono concorrere: il mezzo fraudolento riguarda un comportamento ingannevole e organizzato idoneo a sorprendere il detentore; la destrezza riguarda abilità o astuzia nell'impossessamento che eludono la sorveglianza; sono compatibili e cumulabili se presenti elementi distinti di preparazione/inganno e di abilità esecutiva
art. 616 cod. proc. pen.
norma invocata per disporre l'addebito delle spese processuali alla parte soccombente
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modifiche dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma procedurale che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete) e giurisprudenza successiva
Sez. U, n. 52117/2014; Sez. 5, n. 48880/2018; Sez. U, n. 34090/2017; Sez. U, n. 40354/2013
principi giurisprudenziali richiamati: il criterio distintivo tra tentativo e consumazione è l'acquisizione, anche momentanea, della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; per valutare ciò non rileva solo il dato temporale ma la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione e la perdita della sfera di vigilanza del detentore; inoltre sono chiariti i confini e i rapporti tra destrezza e mezzo fraudolento
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l'agente ha acquisito, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa: non è necessario che l'autore si sia allontanato dal luogo del fatto, basta la perdita di controllo da parte del detentore e il concreto rischio di dispersione della cosa.
- La valutazione della consumazione si fonda sulla concreta perdita di vigilanza del soggetto passivo (monitoraggio e intervento degli addetti o delle forze dell'ordine sono determinanti): un intervento tardivo che raggiunge gli autori quando la merce è già stata caricata su un mezzo non impedisce la consumazione.
- Le aggravanti di destrezza e di mezzo fraudolento possono coesistere: si devono accertare elementi distinti di 'inganno/preparazione' e di 'abilità/rapidità esecutiva' che abbiano contribuito alla sottrazione; la manovra diversiva dei correi costituisce tipico esempio fattuale che giustifica entrambe.
- In appello e in Cassazione la ricostruzione dei fatti delle corti territoriali è rispettata a meno che non emerga travisamento palese della prova: censure apodittiche sulla motivazione sono destinate a essere respinte.
- La doglianza sulla prescrizione perde rilievo se il fatto è qualificato come consumato: quindi, nel dubbio sulla consumazione, le evidenze fattuali (es. merce caricata su vettura, intervento tardivo) sono decisive per evitare l'estinzione per prescrizione.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe conviene provare o dimostrare che la merce non ha mai lasciato la sfera di vigilanza del detentore (monitoraggi, tag anti-taccheggio non disattivati, presenza immediata del personale, mancato caricamento su mezzo) e contrastare la sussistenza di una condotta coordinata o diversiva da parte di terzi.
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