Cassazione Penale, Sentenza n. 65/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP all'Ottaviani, in relazione ai reati riportati in ordine all'art. 628, comma 3, c.p. (rapina aggravata) e con richiamo a norme sulla concorrenza di reato. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e carenza del giudizio di gravità indiziaria (contestando la valutazione probatoria degli elementi di accusa e la mancata considerazione degli elementi difensivi); mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. riguardo alla qualificata probabilità della commissione del reato e all'esistenza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse dell'appellante, avendo questi, nel frattempo, ottenuto la revoca della misura cautelare dal GIP in seguito a istanza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) con consenso del P.M. La Corte ha ritenuto che la scelta di chiedere e ottenere il patteggiamento equivale a una volontà incompatibile con l'intento di contestare la fondatezza della misura cautelare; di conseguenza viene meno l'interesse concreto e attuale a proseguire il giudizio di cassazione. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110, 56 e disposizioni correlate in relazione all'art. 628, comma 3, c.p.
Normativa sostanziale riferita ai reati oggetto dell'indagine (rapina aggravata e concorso di reato). Utilizzata per descrivere il quadro di accusa a fondamento della misura cautelare; la Corte non è entrata nel merito della valutazione probatoria perché ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 309 c.p.p. (e altri artt. procedurali invocati dal ricorrente)
Richiamati dal ricorrente per censurare vizi procedurali e di valutazione; la Corte non ha proceduto ad un esame sostanziale delle censure per inammissibilità del ricorso.
art. 273 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione della probabilità del fatto; la Corte non ha pronunciato una valutazione autonoma sulla sussistenza della probabilità richiesta per la misura perché ha escluso l'interesse a impugnare.
art. 274 c.p.p.
Riferita alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); contestata dal ricorrente ma non esaminata nel merito dalla Corte per carenza di interesse.
art. 275 c.p.p.
Riguarda le misure cautelari personali; richiamata nella censura sulle esigenze cautelari, ma la Corte ha deciso l'inammissibilità senza entrare nella verifica di merito.
art. 444 c.p.p.
La Corte interpreta l'istanza di applicazione della pena (patteggiamento) come manifestazione di volontà incompatibile con l'intenzione di contestare la consistenza o la gravità degli indizi che avevano giustificato la misura cautelare. Tale scelta comporta la perdita dell'interesse ad impugnare la misura e ostacola la futura azione di riparazione per l'ingiusta detenzione.
art. 314 c.p.p.
Richiamato come disciplina dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte richiama giurisprudenza che esclude la compatibilità tra il patteggiamento e l'interesse a esperire tale azione.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata o perde efficacia perché l'imputato ottiene una definizione del processo mediante patteggiamento, può venir meno l'interesse concreto e attuale ad impugnare il provvedimento cautelare in Cassazione, rendendo il ricorso inammissibile.
- La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è generalmente considerata una manifestazione di volontà incompatibile con l'intento di contestare la fondatezza degli elementi indiziari che avevano giustificato la misura cautelare; chi patteggia rischia di perdere la possibilità di ottenere un giudizio sul corretto fondamento della misura preventiva e sull'eventuale riparazione per ingiusta detenzione.
- Per conservare interesse a impugnare misure cautelari anche dopo modifiche o revoche, è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale (ad es. finalità risarcitoria non esclusa dal comportamento processuale) oppure evitare atti processuali che equivalgano a rinuncia alla contestazione (come il patteggiamento).
- Le censure sulla gravità degli indizi e sulla motivazione della misura cautelare richiedono comunque che il ricorrente abbia un'autonoma e attuale posizione processuale rispetto all'ordinanza impugnata; in assenza di ciò la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare il merito.
- La dichiarazione di inammissibilità può essere seguita dalla condanna alle spese processuali; pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente prive di interesse.
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