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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17569/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare che ha applicato la custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione (art. 56, 629 c.p.). Il ricorrente ha censurato esclusivamente la valutazione della gravità indiziaria: 1) ha contestato l'attendibilità del collaboratore Zaffonte, ritenendone generiche le dichiarazioni e sostenendo che non provino l'appartenenza all'associazione; 2) ha impugnato la sussistenza delle aggravanti del ruolo organizzativo e del carattere armato dell'associazione; 3) ha contestato la qualificazione come tentata estorsione per scarne emergenze dalle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure: ha ritenuto che le doglianze costituiscano una sindacazione del merito non consentita in sede di legittimità e che il ricorrente non abbia indicato vizi normativi specifici o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che la motivazione del Tribunale e del GIP valorizza convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori (Zaffonte e Novello) e riscontri intercettativi che supportano la partecipazione e il ruolo di D'Alessandro nel sodalizio 'ndranghetista, nonché gli elementi riguardanti la vicenda estorsiva. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma usata per contestare la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni costituiscano idoneo quadro indiziario a supporto della contestazione.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in combinazione alla fattispecie di tentato reato (tentativo). La Corte ha valutato le intercettazioni e gli altri riscontri come compatibili con una fattispecie tentata.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione (contestata in forma tentata). La Corte ha ritenuto che gli elementi intercettativi, unitamente alle dichiarazioni, siano stati logicamente interpretati dal giudice di merito a sostegno della contestazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per la sintesi dei motivi in sede di ricorso; il ricorso ha limitato le censure alla valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso avverso le misure cautelari: la Corte ha rilevato che il ricorrente ha riproposto le stesse doglianze già dedotte in sede di riesame e ha in sostanza sollecitato una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi che impugnano la gravità indiziaria sono ammissibili solo se denunciano la violazione di norme specifiche o una manifesta illogicità della motivazione: non è consentita una semplice rivalutazione del merito.
  • La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se coerente e priva di aporie, costituisce un riscontro significativo e non può essere smentita da mere affermazioni generiche sul carattere mitomane di un collaboratore.
  • L'accertamento dell'appartenenza a un sodalizio mafioso può fondarsi su un complesso probatorio fatto di dichiarazioni, intercettazioni e riscontri tra indagati: singoli elementi 'scarsi' possono essere sufficienti se valutati insieme al contesto probatorio complessivo.
  • Per contestare l'attendibilità di testi/collaboratori occorrono elementi concreti che dimostrino condizionamenti, accordi calunniosi o artificiose consonanze; affermazioni vaghe non bastano.
  • Le doglianze che riguardano la qualificazione delle aggravanti (ruolo organizzativo, disponibilità di armi) devono mostrare vizi logici nella motivazione: la ricostruzione basata su attività tipiche, acquisti di armi o rapporti stretti tra affiliati può reggere come valutazione indiziaria.
  • Chi valuta proporre impugnazioni cautelari debba considerare il rischio di condanna ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per ricorsi generici o manifestamente infondati.

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