Ordinanza n. 805/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa l’adozione di misure cautelari collegiali Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti della procedura selettiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, in particolare: ⁃ Il bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” indetto con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12_PNRR2_D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all'art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA pubblicate il 13 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M.n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 16 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 16 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 29 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 29 ottobre 2025; ⁃ L’Allegato B “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; ⁃ la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierna ricorrente; ⁃ gli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; ⁃ qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; ⁃ ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’attribuzione dei 2,5 punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente nella fascia del 30% degli idonei della procedura AS12. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DASSI MIRIAM l’11/02/2026: per l annullamento oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo delle graduatorie del concorso per titoli ed esami per l accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell articolo 3 comma 8 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n 205 indetto con decreto dipartimentale n 3059 del 10 12 2025 pubblicate in data 12 dicembre 2025 inclusa quella di integrazione dell elenco del 30 percento degli idonei per la classe as12 delle graduatorie pubblicate in data 3 febbraio 2026 quella relativa all’elenco del 30 percento degli idonei e alla graduatoria generale di merito per la medesima classe nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi eventuali decreti di approvazione rettifiche atti applicativi e provvedimenti di scorrimento nonché per l accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione dei due virgola cinque punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatorie della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente, incluse le graduatorie integrate e rettificate e l’elenco del 30% degli idonei
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta ai sensi dell’art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, contestando in particolare il bando, l’Allegato B sui titoli valutabili, le graduatorie e gli elenchi degli idonei relativi alla classe di concorso AS12, nonché gli atti di nomina e presa di servizio dei vincitori e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’attribuzione di 2,5 punti per l’abilitazione all’insegnamento, con conseguente rettifica della graduatoria e inserimento nella fascia del 30% degli idonei. Con motivi aggiunti notificati il 9 febbraio 2026 e depositati l’11 febbraio 2026, ha esteso l’impugnazione alle graduatorie pubblicate il 12 dicembre 2025 e agli atti di integrazione dell’elenco del 30% degli idonei e della graduatoria generale di merito pubblicati il 3 febbraio 2026, chiedendo nuovamente l’attribuzione dei 2,5 punti. Il TAR aveva già disposto, con ordinanza istruttoria, il deposito di relazioni illustrative da parte dell’Amministrazione, che sono state depositate il 31 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito la domanda cautelare né i motivi di ricorso. Ha rilevato che, con riferimento ai motivi aggiunti, non erano stati rispettati i termini a difesa in favore dell’Amministrazione resistente. Per garantire il rispetto del contraddittorio e dei termini processuali, ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 3 marzo 2026. Ha inoltre precisato che avrebbe provveduto con separata ordinanza sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 3, comma 8, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno
La disposizione costituisce la base normativa richiamata per la procedura concorsuale oggetto di impugnazione; il provvedimento non ne offre un’interpretazione nel merito.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il TAR rinvia a una separata ordinanza la decisione sull’istanza proposta ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Quando, a seguito della proposizione di motivi aggiunti, non risultano rispettati i termini a difesa della parte resistente, la trattazione della domanda cautelare deve essere rinviata per consentire il pieno esercizio del contraddittorio.
- Il giudice amministrativo può disporre il rinvio della camera di consiglio cautelare senza esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora quando la causa non è ancora matura per la decisione cautelare a causa del mancato rispetto dei termini processuali di difesa.
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