Cassazione Penale, Sentenza n. 26835/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la proposizione del ricorso il ricorrente è stato scarcerato il 20/04/2021 per estradizione verso il paese d'origine, per cui è venuta meno l'utilità concreta e attuale dell'annullamento dell'ordinanza. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ritenendo assente anche una soccombenza virtuale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la detenzione domiciliare ex art. 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27). Il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva respinto l'istanza il 14/05/2020; il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo il 15/07/2020. Con ricorso in Cassazione il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 123 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
detenzione domiciliare in emergenza epidemiologica
Norma normativa invocata dal ricorrente quale titolo per ottenere la misura alternativa; la decisione giudiziale impugnata aveva respinto l'istanza ma la sopravvenuta scarcerazione ha reso priva di utilità la pronuncia sulla richiesta basata su tale norma.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama la nozione di interesse ad impugnare: deve essere utile e attuale, finalizzata a rimuovere uno svantaggio o ottenere un vantaggio processuale; la Corte ricorda che l'interesse deve sussistere al momento della proposizione del gravame e al momento della sua decisione.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando è venuta meno la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 6624/2011 - Marinaj e altre pronunce citate)
Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj) e altre sezioni unite indicate
Consolidato principio che l'interesse ad impugnare è prospetticamente utilitaristico, immediato, concreto e attuale e può venire meno per fatti sopravvenuti (carenza d'interesse sopraggiunta), rendendo inammissibile l'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se l'interessato mantiene un interesse concreto, attuale e diretto al tempo della decisione: se tale interesse viene meno per fatti sopravvenuti (es. scarcerazione, estradizione), il ricorso diventa inammissibile.
- La valutazione dell'interesse ha natura utilitaristica: occorre che l'annullamento o la riforma del provvedimento possa ancora apportare un vantaggio effettivo al ricorrente.
- La sopravvenuta perdita dell'oggetto della controversia (mutata situazione di fatto o di diritto) assorbe la finalità dell'impugnante e giustifica la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza decidere sul merito e, se non c'è soccombenza neppure virtuale, evitare di condannare alle spese processuali o alle sanzioni pecuniarie.
- Prima di proporre o continuare un gravame è opportuno verificare se nel frattempo siano intervenute vicende personali (rilascio, trasferimento, estradizione, esecuzione della misura) che possano rendere privo di utilità l'accoglimento dell'impugnazione.
- Quando si impugna un diniego di misura alternativa (es. detenzione domiciliare ex art. 123 d.l. n. 18/2020), va considerata la temporalità del beneficio richiesto: se il beneficio non può più essere realizzato per fatti sopravvenuti, l'impugnazione rischia l'inammissibilità.
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