Sentenza del 19/04/2017 n. 9854 - Corte di Cassazione
Imposta regionale sulla benzina - Soggetto passivo - Concessionario dell'impianto - individuazione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento e le sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento dell'IRBA relativa al 2004. Il giudice regionale aveva ritenuto che l'obbligo tributario gravasse sul gestore-comodatario dell'impianto, anziché sul concessionario, poiché l'impianto era stato affidato in comodato prima del fallimento. La Regione ha dedotto la violazione della normativa statale e regionale, sostenendo che il soggetto passivo fosse il concessionario dell'impianto, titolare della relativa concessione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 549 del 1995, il soggetto tenuto al versamento dell'IRBA è il concessionario dell'impianto, o il titolare dell'autorizzazione secondo la disciplina applicabile, non il semplice gestore-comodatario. Il comodato o la cessione gratuita dell'uso dell'impianto possono eventualmente incidere soltanto sulla ripartizione economica interna tra le parti, ma non trasferiscono l'obbligazione tributaria verso la Regione. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, mentre quelle dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 398 del 1990, art. 17
Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni.
Costituisce il fondamento statale dell'IRBA e attribuisce alle Regioni la facoltà di istituirla.
D.Lgs. n. 398 del 1990, art. 18
L'imposta [è] dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore.
La disposizione è stata abrogata dal 1° gennaio 1996; pertanto non individua più il soggetto obbligato al versamento nei rapporti tributari successivi.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 13 e 14
L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione [...] è versata direttamente alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto.
La norma ha modificato l'individuazione del soggetto passivo, sostituendo al soggetto erogatore il concessionario dell'impianto, pur lasciando il peso economico del tributo a carico del consumatore finale.
Legge regionale Campania n. 28 del 2003, art. 3, comma 3
L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese.
Recepisce a livello regionale la regola secondo cui il debitore dell'imposta è il concessionario dell'impianto.
Legge regionale Campania n. 8 del 2004, art. 2, comma 2
Ha esteso il riferimento soggettivo anche al titolare dell'impianto o dell'autorizzazione, aggiungendolo al concessionario.
Legge regionale Campania n. 15 del 2005, art. 1, comma 3
L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto.
Conferma che l'obbligazione tributaria ricade sul concessionario o sul titolare dell'autorizzazione, non sul gestore di fatto privo di tale qualifica pubblicistica.
D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1, commi 2 e 6
Rileva sia per l'individuazione del titolare dell'autorizzazione all'impianto sia per la possibilità di affidare la gestione mediante comodato o cessione d'uso, senza che ciò comporti automaticamente il trasferimento dell'obbligazione tributaria.
Legge n. 57 del 2001, art. 19, comma 4
Ammette forme di affidamento in gestione o cessione gratuita dell'uso dell'impianto, che producono effetti nei rapporti contrattuali interni ma non modificano il soggetto passivo stabilito dalla norma tributaria.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle imposte collegate alla titolarità pubblicistica di un impianto, il soggetto passivo va individuato sulla base della qualifica prevista dalla legge, come concessionario o titolare dell'autorizzazione, e non sulla base del solo esercizio materiale dell'attività.
- Un contratto privato di comodato, affitto, gestione o cessione gratuita dell'impianto non trasferisce automaticamente l'obbligazione tributaria verso l'ente pubblico, salvo che la legge preveda espressamente tale effetto.
- La distinzione tra debitore legale dell'imposta e soggetto che sopporta economicamente il tributo è essenziale: il costo può essere trasferito contrattualmente tra le parti, ma il rapporto con l'amministrazione resta in capo al soggetto individuato dalla norma.
- L'autonomia imprenditoriale del gestore non è sufficiente, da sola, a renderlo soggetto passivo quando la normativa collega l'obbligo alla concessione o all'autorizzazione amministrativa.
- Per individuare il debitore occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d'imposta considerato, poiché modifiche statali o regionali possono cambiare il soggetto obbligato, includendo eventualmente sia il concessionario sia il titolare dell'autorizzazione.
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