Sentenza del 13/05/2015 n. 77 - Corte Costituzionale
FINANZA REGIONALE - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica - Concorso alla finanza pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Asserita lesione dell'autonomia statutaria per mancata configurazione di una espressa riserva prevista dallo Statuto - Infondatezza - Accantonamento quote - Risanamento finanze pubbliche tramite temporanea sottrazione delle risorse - Riduzione di un importo corrispondente del livello della spesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le autonomie speciali hanno impugnato varie disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, della legge n. 228 del 2012 e del decreto-legge n. 35 del 2013, che imponevano un concorso alla finanza pubblica e prevedevano l'accantonamento delle somme sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Le ricorrenti sostenevano che tali misure violassero l'autonomia finanziaria e statutaria, il principio dell'accordo con lo Stato, la leale collaborazione e le specifiche procedure previste dagli statuti speciali. La Regione siciliana, in particolare, qualificava l'accantonamento come una riserva illegittima di entrate regionali.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi. Per Trentino-Alto Adige, Province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato, a seconda dei casi, l'estinzione dei processi o la cessazione della materia del contendere, principalmente per effetto di accordi successivi o modifiche normative. Ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla clausola di salvaguardia dell'art. 24-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, per carenza di autonoma lesività. Ha invece dichiarato non fondate le censure della Valle d'Aosta e della Regione siciliana contro l'art. 16, comma 3, e quelle della Valle d'Aosta contro l'art. 16, comma 4, nonché le censure siciliane contro l'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012. La Corte ha distinto l'accantonamento dalla riserva: l'accantonamento non trasferisce definitivamente allo Stato la titolarità delle somme, ma ne limita temporaneamente la disponibilità per imporre una riduzione corrispondente della spesa. Il contributo è stato inoltre ritenuto temporalmente limitato, in concreto, fino al 2017.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ... assicurano un concorso alla finanza pubblica ... Fino all'emanazione delle norme di attuazione ... l'importo ... è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
La disposizione è stata ritenuta costituzionalmente legittima nella parte in cui impone un contributo alla finanza pubblica e prevede un accantonamento temporaneo delle compartecipazioni regionali.
Art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
In alternativa all'accantonamento delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, le somme possono essere trattenute dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
La modifica è stata considerata marginale e ha consentito, previo accordo, una diversa imputazione delle somme dovute a titolo di concorso alla finanza pubblica.
Art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Gli importi posti a carico delle autonomie speciali sono incrementati di 500 milioni di euro annui.
L'incremento del contributo è stato ritenuto non lesivo dei parametri statutari e costituzionali invocati.
Art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012
Le ricorrenti concordino ... l'obiettivo finanziario per gli anni dal 2013 al 2017.
La norma ha circoscritto temporalmente il contributo, escludendo che esso potesse protrarsi indefinitamente.
Art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Il rinvio alle norme di attuazione esprime la preferenza per il metodo dell'accordo, ma non impedisce, in casi particolari e in presenza di esigenze finanziarie straordinarie, interventi transitori unilaterali dello Stato.
Art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
La norma disciplina i casi di riserva allo Stato di quote di tributi spettanti alla Regione siciliana. La Corte ha chiarito che essa non si applica direttamente all'accantonamento, perché quest'ultimo non comporta una sottrazione definitiva delle entrate.
Art. 24-bis del decreto-legge n. 95 del 2012
La clausola di salvaguardia, che richiama gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, non presenta autonoma capacità lesiva; l'applicabilità dell'art. 16 dipende direttamente da quest'ultimo.
Massime di principio
- L'accantonamento temporaneo di risorse spettanti a un ente territoriale è distinto dalla riserva: il primo limita provvisoriamente la disponibilità delle somme senza trasferirne definitivamente la titolarità, mentre la seconda attribuisce stabilmente le entrate allo Stato.
- Le autonomie speciali sono normalmente soggette ai principi statali di coordinamento della finanza pubblica, anche se il metodo dell'accordo costituisce la modalità preferibile per determinarne concretamente gli obblighi.
- In situazioni di emergenza finanziaria, il legislatore statale può imporre temporaneamente contributi alle autonomie speciali anche senza un accordo preventivo, purché la misura sia giustificata, non trasformi l'accantonamento in appropriazione definitiva e lasci all'ente autonomia sulle modalità di riduzione della spesa.
- Un vincolo finanziario deve avere una durata determinata o comunque determinabile: una misura formalmente temporanea non può protrarsi indefinitamente, perché altrimenti potrebbe diventare sostanzialmente una sottrazione permanente di risorse.
- Per dimostrare la lesione dell'autonomia finanziaria non è sufficiente allegare genericamente una riduzione delle entrate: occorre provare concretamente che la misura impedisca l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.
- Una clausola di salvaguardia non è autonomamente impugnabile se non produce direttamente l'effetto lesivo; in tal caso deve essere contestata la disposizione sostanziale che impone l'obbligo finanziario.
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