Sentenza del 15/03/2022 n. 8296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2002-2005 relativi al bar sito nello stadio comunale; la contribuente deduceva di non essere soggetta al tributo perché le superfici erano oggetto di concessione demaniale all'Unione Sportiva di Lecce e la sua occupazione era solo sporadica/occasionale (solo nei giorni di gare). In primo grado il ricorso fu accolto; la CTR di Puglia, in appello, riformò affermando la sussistenza del possesso e la carenza delle formalità previste dall'art.77 D.Lgs. 507/1993, ritenendo irrilevante l'uso saltuario e richiedendo la prova della disponibilità discontinua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo all'acquiescenza (art.329 c.p.c.) e dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame del carattere saltuario; ha invece accolto i motivi relativi alla corretta individuazione del soggetto passivo (artt. 62, 63 D.Lgs. 507/1993), affermando che, in caso di concessione demaniale, il concessionario (Unione Sportiva di Lecce) è presunto soggetto obbligato al pagamento della Tarsu. Poiché il rapporto concessorio era intestato all'Unione Sportiva, mancava la legittimazione passiva della D.F.; la sentenza di merito impugnata è stata cassata e, nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato accolto. Il Comune di Lecce è condannato alle spese di legittimità; compensate le spese dei due gradi di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Presunzione che, in caso di concessione demaniale, il concessionario sia il soggetto tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti per le aree demaniali, in quanto detentore in virtù del titolo concessorio.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63
Disciplina della individuazione del soggetto passivo; applicata per escludere che terzi (es. gestori tramite contratto con il concessionario) siano obbligati nei confronti del Comune quando il concessionario è titolare della disponibilità.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 4
Previsione di formalità per la denuncia della temporaneità dell'occupazione: la Corte ha rilevato che l'onere di denuncia e prova della temporaneità grava sul soggetto tenuto alla dichiarazione (qui il concessionario), non su terzi convenzionati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46, 49, 54, 57 e art. 68, comma 2
artt. 46, 49, 54, 57; art. 68, comma 2
Norme sul processo tributario richiamate nelle deduzioni di parte relative a istruttoria, motivazione e oneri probatori; citate nei motivi di cassazione ma non ritenute idonee a riformare il principio di legittimazione passiva applicabile.
Codice di procedura civile, art. 329
Norma sull'acquiescenza alla sentenza di primo grado che preclude l'impugnazione: la Corte ha stabilito che il semplice discarico dei ruoli non equivale automaticamente ad acquiescenza, occorrendo atti inequivocabili contrari all'intenzione di impugnare.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; richiamata per inquadrare i motivi di nullità o errata interpretazione delle norme tributarie.
Giurisprudenza: Cass. n. 3798 del 16/02/2018
Principio richiamato: in caso di concessione demaniale si presume che il concessionario sia il soggetto tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti, salvo che altri dimostrino di avere l'effettiva disponibilità dell'area o che il concessionario abbia denunciato l'inutilizzabilità.
Massime di principio
- Quando un'area demaniale è affidata in concessione, la presunzione è che il concessionario sia il soggetto passivo della tassa sui rifiuti; i terzi che esercitano attività nell'area non sono automaticamente obbligati nei confronti del Comune.
- La distinzione tra 'uso' (effettiva presenza/attività) e 'disponibilità' (detenzione/disponibilità giuridica dell'area) è cruciale: per esonerare il concessionario o per coinvolgere terzi nel rapporto tributario è necessario provare la disponibilità discontinua o l'effettiva detenzione da parte del terzo.
- L'onere di denuncia della temporaneità/inutilizzabilità dell'area grava sul soggetto obbligato alla dichiarazione (in genere il concessionario) e non su terzi che esercitano attività occasionali; se la denuncia non è stata presentata, il Comune può ragionevolmente rivolgersi al concessionario.
- Un atto amministrativo interno (convenzione che attribuisce l'onere fiscale tra concessionario e gestore) non vincola il Comune: la ripartizione di obblighi fiscali tra privati non trasferisce la legittimazione passiva nei rapporti con l'ente impositore.
- La mera esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell'amministrazione (es. discarico dei ruoli) non costituisce automaticamente acquiescenza impeditiva dell'impugnazione, salvo atti inequivocabili che manifestino la volontà di rinunciare all'impugnazione.
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