Cassazione Penale, Sentenza n. 41831/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in qualità di terza interessata, della conferma in appello della confisca di un fabbricato di sua proprietà (acquistato nel 2018) per presunta origine illecita delle provviste utilizzate. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e degli artt. 24 e 27 del d.lgs. 6/9/2011 n.159, lamentando: a) valutazione eccessiva e retrodatata della pericolosità sociale del padre (Antonio Caramuscio) utilizzata a fondamento della confisca; b) errata o mancata considerazione delle prove documentali e dichiarative prodotte a dimostrazione della lecita provenienza dei 40.750 euro versati per l'acquisto (prestiti e redditi del nucleo familiare); c) omissione nell'esercizio dei poteri istruttori da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la posizione del terzo intestatario nei procedimenti di prevenzione patrimoniale è autonoma e che il terzo non può sollevare censure sulla pericolosità sociale del proposto (tali censure spettano al proposto stesso). Ha ritenuto corretta la valutazione, già ben motivata dal Tribunale, circa la sproporzione patrimoniale e l'assenza di prova convincente della lecita provenienza delle somme; ha altresì escluso che la Corte d'appello abbia omesso di valutare la documentazione prodotta o dovuto compiere ulteriori atti istruttori non specificamente richiesti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione) - art. 24
Disciplina la confisca di prevenzione per beni ritenuti di presumibile provenienza illecita; nel procedimento di prevenzione il terzo intestatario deve dimostrare la lecita provenienza delle provviste e assolve l'onere di allegazione e prova.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione) - art. 23, comma 2
Attribuisce al terzo intestatario la facoltà di intervenire nel giudizio di prevenzione e di esercitare autonomamente il diritto di difesa contro misure patrimoniali che lo incidono.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10
Riferimento alle facoltà generali di impugnazione nel procedimento di prevenzione, richiamato per spiegare l'autonomia della posizione del terzo rispetto al proposto.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che limita i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata per censurare presunte violazioni di legge o travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate nel merito.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - artt. 73 e 74
Richiamati nella descrizione delle pregresse condanne penali del proposto per reati in materia di stupefacenti, utilizzate nella valutazione della sua pericolosità sociale.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173
Richiamato in relazione ai limiti di sintesi della motivazione della ricorrente; la Corte osserva che la ricostruzione del motivo unico è stata effettuata nei limiti consentiti dall'art. 173.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale la posizione del terzo intestatario e' autonoma: il terzo deve provare la lecita provenienza delle risorse usate per acquisire il bene e non puo' contestare la pericolosita' sociale del proposto, che resta materia riservata a quest'ultimo.
- La confisca in prevenzione puo' fondarsi su una presunzione di sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati; il terzo che contesta la fittizieta' dell'intestazione ha l'onere di allegare e provare la propria autonoma disponibilita' economica.
- La Corte di appello puo' recepire e valorizzare le conclusioni del giudice di primo grado se queste risultano analitiche e motivate; in Cassazione la mancata adesione a ragionevoli conclusioni di primo grado non costituisce di per sé vizio rilevante.
- Contestazioni generiche circa l'omissione dei poteri istruttori sono insufficienti: chi impugna deve indicare con precisione quali atti istruttori sarebbero necessari e rilevanti e dimostrare la loro incidenza sulla decisione.
- Le prove documentali e le dichiarazioni devono essere valutate nel loro complesso; l'assenza di motivazione specifica sulla inattendibilita' di dichiarazioni altrui puo' essere superata se il primo giudice ha compiuto una valutazione esaustiva e logica dei fatti.
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