Sentenza n. 744/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alla conclusione, al collaudo e alla verifica dei lavori eseguiti per la regolarizzazione degli scarichi di un’azienda agricola
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio, dal 2023 interessato da allagamenti e infiltrazioni provenienti da un fosso appartenente al reticolo gestito dal Consorzio, aveva chiesto l’accesso agli atti relativi ai lavori eseguiti dall’azienda agricola controinteressata per la regolarizzazione degli scarichi. In particolare, con l’istanza dell’11 novembre 2025 aveva richiesto la comunicazione di conclusione dei lavori e il collaudo, la corrispondenza intercorsa tra l’azienda e il Consorzio e gli atti attestanti la verifica dei lavori e dei loro esiti. Il Consorzio aveva negato l’accesso ritenendo prevalenti, sebbene non meglio specificate, le esigenze di riservatezza, la tutela dei dati personali e dei segreti industriali e commerciali prospettate dalla controinteressata. Il condominio ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale derivante dalla vicinitas e dalla necessità di tutelare la proprietà condominiale, il difetto di motivazione e la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti accessi già consentiti dal Consorzio, nonché la violazione dell’art. 3, comma 2, d.P.R. 184/2006 per avere concesso alla controinteressata un ulteriore termine per precisare le proprie opposizioni. Il Consorzio ha contestato l’interesse del condominio, nonché la derivazione dei danni dall’attività dell’azienda agricola. La controinteressata ha dedotto il carattere generico ed esplorativo dell’istanza, la cessazione della situazione di pericolo, la presenza di segreti tecnici e commerciali e l’assenza di un nesso di strumentalità tra documenti e finalità difensive.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse qualificato, diretto, concreto e attuale del condominio. La vicinitas, gli episodi di allagamento e infiltrazione e il collegamento tra la richiesta e la verifica della conclusione e regolarità dei lavori sono sufficienti; non è necessario dimostrare in sede di accesso la certa derivazione dei danni, questione eventualmente rilevante in un successivo giudizio civile. L’accesso può essere esercitato anche prima o indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio, per valutare le iniziative da intraprendere. Le opposizioni della controinteressata relative a segreti tecnici e commerciali sono state ritenute generiche e ipotetiche: non sono stati individuati concretamente il know-how, le informazioni protette, il loro valore economico derivante dalla segretezza né le misure adottate per mantenerle riservate. Il riferimento ai dati personali non comuni è stato parimenti generico e, comunque, le esigenze di riservatezza possono essere tutelate mediante oscuramento delle generalità dei terzi. Il ricorso è stato tuttavia accolto solo parzialmente: il Consorzio deve ostendere, entro quindici giorni, la certificazione di conclusione dei lavori e il certificato di collaudo, limitatamente agli atti espressamente richiamati da quest’ultimo, con oscuramento delle generalità dei terzi. Sono state escluse la restante documentazione tecnico-progettuale, finanziaria e amministrativa, non specificamente richiesta né sorretta da una puntuale esigenza difensiva, nonché la generica corrispondenza tra azienda e Consorzio. La censura relativa alla concessione di un ulteriore termine alla controinteressata è stata respinta: pur trattandosi di una modalità irrituale e non prevista dalla disciplina, essa non ha inciso sui presupposti sostanziali del diritto di accesso. Spese compensate per l’accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
“l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”
L’accesso costituisce la regola dell’azione amministrativa; l’interesse deve riguardare una situazione giuridicamente tutelata e la documentazione deve essere collegata alla posizione sostanziale dell’istante in modo diretto, concreto e attuale.
art. 24, commi 1-7, l. 241/1990
“deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”
L’accesso difensivo richiede la dimostrazione del rapporto di strumentalità tra documenti e situazione giuridica da tutelare. Le esclusioni devono essere interpretate restrittivamente; le esigenze di segretezza devono essere concretamente individuate e non possono fondarsi su allegazioni generiche.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
La tutela dei segreti tecnici e commerciali può giustificare l’esclusione dall’accesso solo quando il pregiudizio sia concretamente allegato e riferito a informazioni effettivamente protette.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
“nei documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”
Le esigenze di riservatezza relative a dati personali di terzi possono essere salvaguardate, ove possibile, mediante oscuramento, senza negare integralmente l’accesso ai documenti pertinenti.
art. 98 d.lgs. 30/2005
“siano segrete”; “abbiano valore economico in quanto segrete”; “siano sottoposte [...] a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”
I segreti commerciali richiedono cumulativamente non generale conoscibilità o facile accessibilità, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevoli per conservarla; tali elementi devono essere concretamente prospettati da chi si oppone all’accesso.
art. 29, comma 2-bis, l. 241/1990
Il diritto di accesso rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
art. 3, comma 2, d.P.R. 184/2006
La concessione di un ulteriore termine alla controinteressata, pur irrituale e non previsto dalla disciplina, non determina l’illegittimità del diniego quando non incide sui presupposti sostanziali del diritto di accesso.
art. 1130, comma 4, c.c.
Il riferimento alle attribuzioni dell’amministratore condominiale è stato valorizzato dal ricorrente per collegare l’accesso alla tutela delle parti comuni e all’eventuale esercizio di azioni conservative.
Massime di principio
- Il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso sussiste quando i documenti richiesti sono collegati a una situazione giuridicamente tutelata dell’istante e sono funzionali a verificare la permanenza, la cessazione o l’aggravamento di un pericolo incidente sulla sua proprietà; non è necessario che sia già accertata in sede di accesso la responsabilità del terzo per il danno lamentato.
- L’accesso difensivo può essere esercitato anche prima o indipendentemente dall’instaurazione di un giudizio, poiché può servire a orientare le condotte sostanziali dell’interessato e a valutare l’opportunità di promuovere un’azione giudiziaria.
- L’opposizione fondata su segreti tecnici o commerciali non può limitarsi a indicare in modo ipotetico che i documenti potrebbero contenere informazioni riservate; il controinteressato deve individuare concretamente le informazioni protette e prospettare i requisiti di segretezza, valore economico e misure di protezione richiesti dall’art. 98 d.lgs. 30/2005.
- La tutela della riservatezza dei terzi deve essere realizzata, ove sufficiente, mediante oscuramento dei dati personali, anziché mediante il diniego integrale dell’accesso ai documenti pertinenti.
- L’istanza di accesso deve circoscrivere i documenti richiesti: l’interesse qualificato non consente di estendere l’ostensione a un intero progetto, a documentazione tecnico-finanziaria non specificata o a una generica corrispondenza non individuata.
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