Cassazione Penale, Ordinanza n. 12289/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse degli imputati, investivano una decisione di merito che aveva ritenuto integrati i reati contestati in relazione all'occupazione di un immobile. I ricorrenti deducevano: 1) vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di invasione di terreni o edifici e aggravamento dell'occupazione; 2) vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; 3) vizio motivazionale sul diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese con motivazione ritenuta puntuale e corretta. Nel merito, la condotta di occupazione era stata ricostruita sulla base della confessione/autodenuncia di una delle imputate e dei sopralluoghi degli ispettori; è stato inoltre ritenuto irrilevante che l'immobile fosse stato in precedenza occupato da altri, poiché ciò che rileva è l'arbitrarietà della permanenza. Quanto allo stato di necessità, la Corte ribadisce che non può essere invocato per risolvere stabilmente un bisogno abitativo, ma solo in presenza di un pericolo attuale e transitorio. Infine, la particolare tenuità è esclusa nei reati permanenti finché la permanenza non sia cessata, per la perdurante offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi rispetto all'appello e che la sentenza impugnata aveva già fornito risposte corrette e complete su tutti i punti dedotti: configurabilità dei reati, insussistenza dello stato di necessità per mancanza di attualità del pericolo, e inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. in presenza di una condotta permanente ancora in atto. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per l'occupazione arbitraria; la Corte ne conferma la configurabilità in presenza di permanenza arbitraria nell'immobile.
art. 639-bis c.p.
Norma richiamata quale aggravamento/figura connessa al fatto di occupazione; la Corte non ne mette in discussione l'applicazione, ritenendo infondate le censure sulla sussistenza del reato.
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità è invocabile solo per un pericolo attuale e transitorio, non per soddisfare stabilmente un'esigenza abitativa.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa finché perdura la permanenza del reato, per la continuativa lesione del bene giuridico.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nei reati permanenti di occupazione abusiva, ai fini della configurabilità del fatto rileva l'arbitrarietà della permanenza nell'immobile, anche se la disponibilità iniziale o la precedente occupazione da parte di terzi siano controverse o non univoche.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e specificamente respinte in appello è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una risposta congrua e logicamente corretta.
- Lo stato di necessità non è applicabile per legittimare l'occupazione di un alloggio in funzione di stabile soluzione del bisogno abitativo, poiché richiede un pericolo attuale e transitorio.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta nei reati permanenti finché la condotta antigiuridica perdura, perché la lesione del bene giuridico è ancora in atto.
- La deduzione di vizi motivazionali è insufficiente quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza di merito e si risolve nella mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di appello.
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