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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati in data 18 settembre 2024 dal Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS- riferiti ai terreni identificato catastalmente al FG n. -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS-.; per l’accoglimento della domanda di accertamento della validità e dell’efficacia della convenzione urbanistica per piano di lottizzazione “-OMISSIS-” nel territorio del Comune di -OMISSIS-, sottoscritta in data 29 maggio 2013 dall’Amministrazione comunale con -OMISSIS-; nonché per la condanna dell’intimato Comune al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202400354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: certificati di destinazione urbanistica rilasciati il 18 settembre 2024, con contestuale domanda di accertamento della validità ed efficacia di una convenzione urbanistica e domanda risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Responsabile del settore tecnico comunale, riferiti a terreni identificati catastalmente e di proprietà di un soggetto indicato nel ricorso. Ha inoltre domandato l’accertamento della validità e dell’efficacia della convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione, sottoscritta nel 2013 con il Comune, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro i certificati né le ragioni specifiche poste a fondamento delle domande di accertamento e risarcimento. Il Presidente, rilevata l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedono un’effettiva trattazione del merito, ha richiesto alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, oppure siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono altresì indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso le domande di annullamento, accertamento o risarcimento. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attuale permanenza dell’interesse alla definizione nel merito, sull’eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. L’ordinanza richiama il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo e l’esigenza di inserire nei ruoli soltanto le controversie che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione c.p.a.

    È richiamato in relazione alla funzionalità dell’ufficio giudiziario e alla selezione dei ricorsi da fissare per la trattazione.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fonda il dovere di collaborazione delle parti nell’indicare la permanenza dell’interesse alla decisione e le eventuali vicende estintive o modificative del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In via istruttoria e senza anticipare la decisione sul merito, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla definizione del giudizio o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, al fine di evitare la fissazione di cause non più attuali.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente di richiedere alle parti, quando il giudizio debba essere selezionato per la trattazione, indicazioni sull’attualità dell’interesse e sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi.
  • La richiesta di indicare connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti è un incombente istruttorio funzionale alla razionalizzazione della trattazione e non comporta, di per sé, alcuna decisione sulla fondatezza delle domande proposte.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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