Ordinanza n. 121/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati in data 18 settembre 2024 dal Responsabile del 3° Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS- riferiti ai terreni identificato catastalmente al FG n. -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS-.; per l’accoglimento della domanda di accertamento della validità e dell’efficacia della convenzione urbanistica per piano di lottizzazione “-OMISSIS-” nel territorio del Comune di -OMISSIS-, sottoscritta in data 29 maggio 2013 dall’Amministrazione comunale con -OMISSIS-; nonché per la condanna dell’intimato Comune al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificati di destinazione urbanistica rilasciati il 18 settembre 2024, con contestuale domanda di accertamento della validità ed efficacia di una convenzione urbanistica e domanda risarcitoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Responsabile del settore tecnico comunale, riferiti a terreni identificati catastalmente e di proprietà di un soggetto indicato nel ricorso. Ha inoltre domandato l’accertamento della validità e dell’efficacia della convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione, sottoscritta nel 2013 con il Comune, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro i certificati né le ragioni specifiche poste a fondamento delle domande di accertamento e risarcimento. Il Presidente, rilevata l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedono un’effettiva trattazione del merito, ha richiesto alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, oppure siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono altresì indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso le domande di annullamento, accertamento o risarcimento. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attuale permanenza dell’interesse alla definizione nel merito, sull’eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. L’ordinanza richiama il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo e l’esigenza di inserire nei ruoli soltanto le controversie che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 8, comma 2, norme di attuazione c.p.a.
È richiamato in relazione alla funzionalità dell’ufficio giudiziario e alla selezione dei ricorsi da fissare per la trattazione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fonda il dovere di collaborazione delle parti nell’indicare la permanenza dell’interesse alla decisione e le eventuali vicende estintive o modificative del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In via istruttoria e senza anticipare la decisione sul merito, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla definizione del giudizio o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, al fine di evitare la fissazione di cause non più attuali.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente di richiedere alle parti, quando il giudizio debba essere selezionato per la trattazione, indicazioni sull’attualità dell’interesse e sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi.
- La richiesta di indicare connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti è un incombente istruttorio funzionale alla razionalizzazione della trattazione e non comporta, di per sé, alcuna decisione sulla fondatezza delle domande proposte.
Come è indicizzato
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