Cassazione Civile, Ordinanza n. 02207/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato nei confronti della proprietaria di un automezzo per violazione dell'art. 179, comma 2, cod. strada, perché il mezzo era circolato senza che nel cronotachigrafo fosse inserita la carta personale del conducente. La società aveva proposto opposizione, respinta nei gradi di merito. In cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, violazione dell'art. 201 cod. strada, sostenendo che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale dovesse decorrere dalla data della violazione (13 luglio 2018) o, al più, dalla data del controllo e del download dei dati del cronotachigrafo (30 luglio 2018), e non dal 18 agosto 2018, quando l'amministrazione aveva completato l'esame dei dati e accertato la violazione. Con il terzo motivo, subordinato, ha denunciato violazione dell'art. 355 c.p.c. per non aver il giudice dato ingresso alla querela di falso proposta contro la relata di notifica del 19 ottobre 2018.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito secondo cui, nei casi in cui l'illecito emerga solo dopo l'estrazione e l'esame dei dati del cronotachigrafo, la contestazione differita è legittima e il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui tali operazioni sono completate e la violazione è accertata, qui individuato nel 18 agosto 2018. Ha quindi considerato tempestiva la notifica del verbale e ha reputato irrilevante la querela di falso sulla data di spedizione/notifica, assorbita dal rigetto dei motivi principali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con altresì dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 179, comma 2, cod. strada
Norma sostanziale violata, relativa alla circolazione del veicolo senza inserimento della carta personale del conducente nel cronotachigrafo.
art. 201 cod. strada
Il termine per la contestazione/notifica decorre, nei casi in cui l'illecito richieda indagini o analisi successive, dal momento in cui l'infrazione è effettivamente accertata all'esito di tali operazioni e non necessariamente dalla data del fatto.
art. 200 cod. strada
La contestazione immediata è regola generale solo quando è possibile; altrimenti opera la disciplina dell'art. 201.
art. 384 reg. esec. cod. strada
Chiarisce il significato di "quando è possibile" per la contestazione immediata e contempla, a titolo esemplificativo, il caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
art. 14 L. 689/1981
La disciplina generale della contestazione delle violazioni amministrative è derogata, in materia di violazioni stradali, dalle norme speciali degli artt. 200 e 201 cod. strada.
art. 355 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare il mancato ingresso della querela di falso; la doglianza è stata ritenuta assorbita dal rigetto dei motivi principali.
Massime di principio
- Quando l'accertamento di una violazione amministrativa richiede verifiche tecniche, estrazione di dati o analisi successive al controllo su strada, il termine per la contestazione decorre dal completamento di tali operazioni e non dalla mera commissione del fatto.
- In materia di violazioni del codice della strada, la contestazione immediata è obbligatoria solo se concretamente possibile; se l'illecito emerge ex post e il trasgressore non è presente o non è identificabile al momento del controllo, è legittima la contestazione differita.
- Nei casi di violazioni rilevate tramite cronotachigrafo, il tempo necessario al download e all'esame dei dati giustifica la decorrenza del termine di notifica dal momento dell'effettivo accertamento della violazione, purché in un termine ragionevolmente breve.
- Le censure sulla data di notifica o sulla relata di notifica diventano irrilevanti quando, anche assumendo la data più favorevole al ricorrente, il termine decadenziale risulta comunque rispettato.
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