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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1216/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della loro condanna per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 18 T.U.L.P.S.: avrebbero promosso una riunione in luogo pubblico senza il preavviso al Questore per commemorare i caduti dell'esercito tedesco. L'evento era composto da circa cinquanta persone con striscione e torce, svolto di notte. Gli atti di impugnazione articolavano più censure: (1) erronea qualificazione dell'evento come "riunione" rilevante ai fini dell'art. 18 T.U.L.P.S.; (2) per Moro, vizio di motivazione e travisamento della prova: mancata prova che fosse "promotore"; (3) per entrambi, applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (5) per Moro, errata esclusione dei benefici della sospensione della pena e della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Alessandro Limido ritenendolo infondato e ha confermato la sua condanna (con condanna alle spese). Quanto a Maurizio Moro, la Corte ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale sulla qualificazione del suo ruolo di "promotore": ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Moro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, affinché sia colmata la lacuna motivazionale e siano riesaminate anche le questioni assorbite. Gli altri motivi di Limido (131-bis e attenuanti) sono stati ritenuti generici o inammissibili; i motivi di Moro relativi al trattamento sanzionatorio sono assorbiti e saranno esaminati nel nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 18 R.D. 19 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda ... Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

    La norma impone l'obbligo di preavviso ai promotori per le riunioni in luogo pubblico; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ristretto la punibilità ai soli promotori (e a chi viola prescrizioni/ divieti del Questore), escludendo la punizione automatica degli oratori o dei partecipanti silenti.

  • Art. 17 Costituzione

    Il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

    Il diritto costituzionale di riunione esclude l'obbligo di preavviso solo per le riunioni in luogo aperto al pubblico; per le riunioni in luogo pubblico è previsto l'obbligo di preavviso salvo limitazioni per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Criterio normativo per la valutazione della particolare tenuità del fatto: si valutano modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado di colpevolezza. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi concreti (numero partecipanti, organizzazione, persistenza dopo intervento forze dell'ordine), non ricorresse la particolare tenuità nel caso di Limido; richiesta di art. 131-bis deve confrontarsi con motivazione dei giudici di merito.

  • Art. 110 cod. pen.

    Rilevante in quanto integrava il concorso di persone nella commissione del reato principale (art. 18 T.U.L.P.S.), ma l'attribuzione del ruolo di "promotore" richiede motivazione specifica sui comportamenti concreti che abbiano contribuito attivamente all'organizzazione o alla riuscita della riunione.

Massime di principio

  • La nozione di "promotore" ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. è ampia: comprende non solo chi organizza formalmente ma anche chi si attiva per la riuscita pratica della riunione; titoli formali (presidenza/vicepresidenza di un'associazione) non sono di per sé sufficienti senza comportamenti concreti.
  • Per qualificare un assembramento come "riunione" rilevante ai fini dell'obbligo di preavviso si valutano elementi concreti: numero di partecipanti, presenza di simboli/striscioni, eventuale organizzazione o direttive ai presenti, durata, persistenza dopo l'intervento delle forze dell'ordine; luogo e orario sono fattori ma non esclusivi.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un'analisi motivata dei criteri legislativi; la mera pacificità apparente o il limitato numero dei partecipanti non garantiscono l'automatica applicazione della causa di non punibilità.
  • Se il giudice di merito non esplicita adeguatamente i passaggi logici che connettono le prove all'attribuzione del ruolo di promotore, la decisione può essere annullata per carenza motivazionale e rinviata per nuovo esame.
  • La distinzione tra partecipanti silenti e promotori/oratori è protetta: non si può presumere automaticamente che chi prende la parola o agisce da "leader" sia promotore senza prova dei comportamenti concreti volti a far nascere o realizzare l'adunanza.
  • In caso di decisioni pronunciate con motivazioni contraddittorie o generiche, il rimedio processuale più probabile è l'annullamento con rinvio per consentire ai giudici di merito di integrare la motivazione e riesaminare le questioni assorbite.

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