Cassazione Civile, Ordinanza n. 00338/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (farmacista)
La controversia
Il titolare di una farmacia aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento di euro 11.270,00 relativi a corrispettivi rimasti insoluti per ricette di farmaci spedite nel gennaio 2009, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese monitorie. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del diritto agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. In primo grado l'opposizione era stata rigettata. In appello, invece, la corte territoriale aveva revocato l'ingiunzione e condannato l'azienda sanitaria al pagamento del capitale con soli interessi legali dalla notifica del decreto, ritenendo non applicabile il d.lgs. n. 231/2002 ai rapporti tra SSN e farmacia e non provato il giudicato esterno invocato dal creditore per difetto di attestazione del passaggio in giudicato. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si censurava la regolazione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo l'appello accolto solo sul criterio di computo degli interessi, la soccombenza complessiva gravava sull'azienda sanitaria e, al più, vi era soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione; con il secondo si denunciava la violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando il rigetto dell'eccezione di giudicato esterno fondato su precedente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che il ricorrente assumeva passata in giudicato pur in assenza della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione sulle spese e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. Ha quindi rideterminato il regolamento delle spese dei primi due gradi secondo l'esito complessivo della lite, confermando la liquidazione già effettuata, compensando le spese di primo e secondo grado fino a metà e ponendo la residua metà a carico dell'azienda sanitaria, con rimborso forfettario e accessori di legge. Il secondo motivo è stato rigettato perché il ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato e, comunque, la certificazione di passaggio in giudicato non era stata depositata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per metà e l'azienda sanitaria è stata condannata a rifondere l'altra metà. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto del parziale accoglimento.
Norme richiamate
artt. 633 ss. c.p.c.
richiamati come base del procedimento monitorio per ottenere il decreto ingiuntivo
artt. 91 e 92 c.p.c.
la regolazione delle spese va fatta tenendo conto dell'esito complessivo della lite; in caso di riforma della sentenza il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a nuovo regolamento delle spese
d.lgs. n. 231/2002
ritenuto non applicabile al rapporto tra servizio sanitario nazionale e farmacia relativo all'erogazione dell'assistenza farmaceutica
art. 2909 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sull'esistenza del giudicato esterno
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione della prova e dei fatti non contestati
art. 124 disp. att. c.p.c.
la certificazione di passaggio in giudicato è il documento richiamato dalla Corte come mancante; la sua assenza ha ostacolato la prova del giudicato esterno
art. 324 c.p.c.
richiamato per definire il momento in cui si forma il giudicato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicando puntualmente il contenuto degli atti richiamati
art. 336 c.p.c.
la riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione quando il ricorso è solo parzialmente accolto
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, il giudice d'appello deve rideterminare d'ufficio le spese di lite sulla base dell'esito complessivo del giudizio, secondo un criterio unitario di soccombenza e causalità.
- La soccombenza va valutata in modo globale e non con riferimento al singolo capo accolto o rigettato isolatamente; la parte che ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione con una pretesa o una resistenza non conformi al diritto deve sopportare le spese.
- Il giudicato esterno, in quanto elemento normativo, deve essere allegato e riprodotto nel ricorso con adeguata specificità e autosufficienza, riportando non solo il dispositivo ma anche il contenuto motivazionale rilevante, poiché il solo richiamo parziale non consente il controllo di legittimità.
- La mancanza della certificazione di passaggio in giudicato, pur non avendo necessariamente valenza costitutiva del giudicato, può impedire la prova dell'efficacia del precedente se il relativo contenuto non sia comunque puntualmente trascritto nel ricorso.
- In sede di legittimità, l'errore processuale non può essere ricercato d'ufficio dalla Corte mediante autonoma consultazione degli atti non adeguatamente riportati nel ricorso; il requisito di specificità dei motivi rimane essenziale anche alla luce di un'interpretazione non eccessivamente formalistica dell'autosufficienza.
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