Cassazione Civile, Ordinanza n. 30129/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato nei confronti di un’automobilista per aver transitato senza autorizzazione su una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. In primo grado il Giudice di pace aveva annullato la sanzione. Successivamente il Tribunale aveva dapprima dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione per asserita tardività, poi, in sede di revocazione proposta dall’amministrazione stessa, aveva riconosciuto la tempestività dell’impugnazione e riformato la decisione di primo grado. La ricorrente ha impugnato in cassazione tale ultima decisione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che il Tribunale non avesse riconosciuto l’esistenza di un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza dello stesso ufficio giudiziario, che avrebbe riguardato una precedente contravvenzione nella medesima area e per la stessa violazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato esterno invocato non fosse utilmente spendibile: da un lato, la parte non aveva allegato idonea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza richiamata; dall’altro, la precedente decisione riguardava un diverso verbale, elevato in data diversa, quindi un rapporto giuridico distinto. Inoltre, la Corte ha osservato che la precedente sentenza esprimeva una valutazione limitata al caso concreto e non una regola assoluta estensibile automaticamente al nuovo verbale. La ricorrente non aveva fornito prova rigorosa dell’identità della fattispecie di fatto tra i due giudizi. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
richiamato nel percorso processuale per la questione della tempestività dell’appello, poi superata in revocazione
art. 324 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato esterno
art. 2909 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia vincolante del giudicato esterno
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione del motivo per violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale
art. 372 c.p.c.
la Corte ha chiarito che il divieto di nuovi documenti non osta alla produzione del documento attestante un giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve produrre non solo la sentenza, ma anche la documentazione idonea a provarne il passaggio in giudicato; la mera produzione del provvedimento non basta.
- Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se si è formato dopo la sentenza impugnata, purché la relativa attestazione sia ritualmente acquisita nel giudizio di legittimità.
- Il giudicato spiega effetto solo sul medesimo rapporto giuridico definito dalla precedente decisione; non è automaticamente estensibile a rapporti diversi, anche se analoghi o riferiti allo stesso contesto fattuale generale.
- Per utilizzare una precedente decisione come giudicato esterno in materia sanzionatoria, occorre dimostrare con precisione l’identità della situazione di fatto presupposta dai due distinti verbali; la sola identità del luogo e della violazione non è sufficiente.
- Quando la precedente sentenza contiene valutazioni espresse in termini tendenziali o riferite al caso specifico, esse non vincolano oltre i limiti della fattispecie concretamente decisa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →