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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14317/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto relativi al pagamento di somme derivanti dal conto corrente n. 92 (saldo reclamato euro 321.445,23 e correlati) e opposizione a intimazione di pagamento per finanziamento (euro 46.448,57). Gli opponenti contestavano: carenza di prova scritta idonea; nullità delle clausole che prevedevano interessi ultralegali con rinvio agli "usi di piazza"; inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto; illegittimità della prassi bancaria nella datazione delle operazioni a debito/credito; necessità di determinare il tasso annuo globale per verificare la normativa antiusura; addebiti ingiustificati relativi ad effetti scontati; nullità o inefficacia delle fideiussioni. Hanno inoltre chiesto la ripetizione delle somme indebitamente riscosse e la compensazione tra eventuale credito risultante dal ricalcolo del conto e i debiti per il finanziamento.

La decisione

Tribunale di Napoli (20/05/2014) aveva accolto le opposizioni; la Corte d'appello di Napoli (28/04/2016) ha respinto l'appello della banca confermando l'accoglimento delle opposizioni e ritenendo fondata la compensazione tra il credito ricalcolato della società correntista e il debito per il finanziamento; la domanda di ripetizione (restituzione) è stata però rigettata per assenza di prova dei pagamenti. La Corte di Cassazione, con la presente pronuncia, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dagli opponenti (Emilio Castaldo e altri), ritenendo che le censure riguardassero profili non decisivi o che, comunque, la decisione di merito si fondasse su più ragioni autonome (in particolare la mancanza di prova dei pagamenti) tali da rendere inammissibili le doglianze. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti: condanna al pagamento di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%) e esborsi euro 200,00.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamata la disciplina della ripetizione dell'indebito: la pretesa restitutoria presuppone un pagamento effettivo, ossia un atto che abbia determinato uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; senza prova del pagamento non può sorgere il diritto di ripetizione.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Citato in relazione al corretto esame dei fatti decisivi da parte del giudice; i ricorrenti deducevano violazione per omesso esame di documenti ma la Corte ha ritenuto le censure non idonee a sovvertire la decisione complessiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la quantificazione del credito; la Corte ha ritenuto che, anche se esistessero contestazioni sulla misura, la decisione era sorretta da autonome ragioni (mancanza di prova dei pagamenti) che rendevano ininfluenti tali censure.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'apprezzamento dei documenti di parte; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione di valutazione non fosse idonea a determinare la cassazione quando la decisione poggia su motivi alternativi e decisivi.

  • art. 115, 118, 132 c.p.c. e artt. richiamati (113, 167, disp. att. 118, ecc.)

    Norme processuali richiamate dai ricorrenti per viziare la decisione di merito; la Corte ha valorizzato il principio secondo cui ove la decisione di merito sia sorretta da plurime ragioni autonome, il mancato accoglimento di censure su una di esse non comporta l'annullamento della sentenza.

  • Cass. Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418 (giurisprudenza citata)

    Ribadito il principio giurisprudenziale che il termine di prescrizione della ripetizione dell'indebito decorre dal momento in cui è stato posto in essere il pagamento, inteso come atto che comporta uno spostamento patrimoniale; senza pagamento non sorge il diritto di ripetizione.

Massime di principio

  • La domanda di ripetizione dell'indebito richiede la prova che vi sia stato un effettivo pagamento (spostamento patrimoniale) da parte di chi chiede la restituzione; senza tale prova la domanda è destinata a fallire.
  • I fideiussori che non dimostrino di aver effettivamente sostenuto i pagamenti non possono vantare diritto di ripetizione delle somme riscosse sul conto della società per cui erano garanti.
  • La mancata produzione completa degli estratti conto o di altri documenti rilevanti può pregiudicare la ricostruzione del saldo e, quindi, le pretese restitutorie o di ricalcolo; l'onere della conservazione e produzione grava sulla parte che ne ha interesse.
  • La compensazione può essere riconosciuta tra crediti risultanti da ricalcolo del conto corrente e debiti per finanziamenti: se il credito ricalcolato supera il debito reclamato, l'opposizione a precetto può risultare fondata.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più ragioni autonome e decisive, l'impugnazione limitata ad alcune di esse può risultare inammissibile perché anche l'annullamento parziale non sarebbe idoneo a mutare l'esito complessivo del giudizio.

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