Cassazione Civile, Sentenza n. 11909/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
Cinque persone fisiche proposero opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una pluralità di atti di precetto, di numero e contenuto non precisati, notificati da una società e fondati su ordinanze che, al termine della fase sommaria di opposizioni all’esecuzione, avevano dichiarato l’incompetenza per valore e rimesso le cause al giudice competente, liquidando contestualmente le spese della fase sommaria. Il Giudice di pace di Salerno rigettò le opposizioni e il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1551/2017 depositata il 28 marzo 2017, confermò la decisione, ritenendo che le ordinanze giudiziali potessero essere contestate solo mediante il corretto mezzo di impugnazione e che il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto dagli opponenti fosse stato dichiarato inammissibile, lasciando così ferme le statuizioni sulle spese. In cassazione i ricorrenti formularono tre motivi: 1) dedussero genericamente violazioni di norme del processo esecutivo e sostennero che le ordinanze d’incompetenza non potessero validamente condannare alle spese e non fossero provvisoriamente esecutive; 2) lamentarono l’omesso esame della revoca del decreto ingiuntivo che avrebbe costituito il titolo dei precetti, assumendo che la revoca avrebbe fatto venir meno gli effetti dei provvedimenti emessi nel giudizio di opposizione; 3) contestarono la mancata compensazione delle spese, invocando la complessità delle questioni. Il primo motivo non indicava le norme asseritamente violate e non si confrontava con la ratio della decisione impugnata; il secondo non documentava né identificava adeguatamente la revoca del decreto ingiuntivo; il terzo prospettava ragioni di opportunità senza una censura giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto del requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., per esposizione dei fatti confusa ai sensi del n. 3 e, comunque, perché non censurava la ragione decisiva della sentenza: l’irrevocabilità delle ordinanze sulle spese dopo l’inammissibilità del reclamo impropriamente esperito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., per mancata indicazione e produzione degli elementi necessari a verificare la dedotta revoca del decreto ingiuntivo; la Corte ha inoltre osservato che tale circostanza non sarebbe stata comunque decisiva ove la statuizione sulle spese fosse divenuta definitiva o non fosse stata impugnata la successiva liquidazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di una censura in diritto: la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e la condanna secondo soccombenza non richiede una motivazione espressa sul mancato ricorso alla compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 5.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso, infatti, non contiene l’indicazione delle norme di diritto su cui si fonda e, in particolare, di quelle che si assumono violate (nè consente di evincerlo dalla piana lettura del motivo, senza dover compiere uno sforzo creativo che si sostituisca all’onere di denunciare con chiarezza la violazione di legge che si imputa al provvedimento impugnato).
Il ricorso per cassazione deve indicare con chiarezza le norme asseritamente violate; non spetta alla Corte ricostruire creativamente la censura.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Inoltre, l’esposizione in fatto è assolutamente confusa, al punto tale da configurare un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la radicale inestricabilità del fatto, la confusione tra cause che determina e la mancanza di dati che consentano la identificazione delle parti e delle causae petendi di ognuna.
L’esposizione dei fatti deve consentire di ricostruire le vicende processuali e identificare parti e causae petendi; la sua radicale confusione determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stata fornita alcuna evidenza nè dell’avvenuta revoca del decreto ingiuntivo e, tantomeno, della data in cui sarebbe intervenuta: i ricorrenti non forniscono neppure il numero della sentenza che questo decreto avrebbe revocato, non la producono, non indicano quando sia stata in precedenza prodotta e quale collocazione abbia nei fascicoli di merito.
Quando si fonda una censura su atti o documenti, il ricorrente deve indicarli e localizzarli in modo specifico, fornendo gli elementi necessari a verificarne l’esistenza e il contenuto.
art. 615 c.p.c.
Questo ragionamento, esposto nella sentenza impugnata, non viene minimamente scalfito dal ricorso, che si limita a ribadire che le ordinanze che pronunciano sull’incompetenza non possono contenere una condanna alle spese processuali.
L’opposizione all’esecuzione non consente di rimettere in discussione una statuizione contenuta in un titolo giudiziale divenuto irrevocabile per mancata o inammissibile impugnazione mediante lo strumento appropriato.
art. 669-terdecies c.p.c.
Il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha rilevato che il titolo posto in esecuzione era di formazione giudiziale e lo stesso, pertanto, avrebbe potuto essere rimosso soltanto esperendo il corretto strumento di impugnazione, mentre gli odierni ricorrenti, invece, impugnarono quelle ordinanze con uno strumento indicato come del tutto inappropriato dal tribunale, il reclamo cautelare previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c..
Nel caso concreto il reclamo cautelare è stato ritenuto strumento inappropriato per rimuovere le ordinanze giudiziali sulle spese; la decisione non specifica quale fosse il rimedio corretto.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell’art. 92 c.p.c., comma 2, perchè l’obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l’ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l’ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l’art. 91 c.p.c., pone come regola in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevista come eccezione).
L’obbligo di motivare previsto per la compensazione delle spese opera quando il giudice dispone la compensazione, non quando applica la regola della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell’art. 92 c.p.c., comma 2, perchè l’obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l’ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l’ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l’art. 91 c.p.c., pone come regola in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevista come eccezione).
La regola ordinaria di riparto delle spese è la soccombenza; la compensazione costituisce un’eccezione e la condanna secondo soccombenza non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia motivato il mancato ricorso alla compensazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risulta soccombente; pertanto, è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.
In presenza dei presupposti temporali e della soccombenza, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non individua chiaramente le norme asseritamente violate e se la ricostruzione dei fatti è tanto confusa da impedire di identificare le parti, le vicende processuali e le causae petendi.
- La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già svolti, senza contestare la ragione decisiva della pronuncia, non è idonea a scalfirla.
- La censura fondata su un fatto risultante da atti o documenti richiede la specifica indicazione e localizzazione degli elementi necessari a verificarne esistenza e contenuto, secondo l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
- Una statuizione sulle spese contenuta in un titolo giudiziale, divenuta irrevocabile perché il rimedio esperito è stato dichiarato inammissibile, non può essere rimessa in discussione mediante opposizione esecutiva; deve essere contestata con il mezzo di impugnazione appropriato.
- La mancata compensazione delle spese non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia motivato espressamente la scelta di applicare il principio della soccombenza: l’obbligo di motivazione riguarda la compensazione disposta, non il mancato esercizio della relativa facoltà.
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