Ordinanza n. 699/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 460/2024, pubblicata in data 21.02.2024, emessa dal Tribunale di Taranto nella persona del Giudice Dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di Giudice del Lavoro, oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale il 13.03.2024, notificata il 18.03.2024 in forma esecutiva e passata in giudicato con attestazione rilasciata lil 08.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto, emessa in funzione di giudice del lavoro, corretta per errore materiale, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito presso la sede reale dell'amministrazione mediante PEC, anziché presso la competente Avvocatura dello Stato, come previsto per le amministrazioni statali dall'art. 11 del r.d. n. 1611/1933. Il Ministero non si è costituito in giudizio, sicché non si è verificata la sanatoria della nullità della notificazione per spontanea costituzione. La questione esaminata dal TAR riguarda quindi la regolarizzazione della notificazione del ricorso nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso la sede reale del Ministero e non presso la competente Avvocatura dello Stato. Considerata la mancata costituzione dell'amministrazione intimata, il Collegio ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso al Ministero dell'Istruzione e del Merito entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni. Il TAR ha precisato che, alla luce dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come riformulato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148/2021, il rinnovo della notificazione nulla può essere autorizzato anche quando l'errore sia imputabile al notificante, senza necessità di accertare la colpa di quest'ultimo, così da preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitare le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali. In mancanza di rinnovo e del deposito della relativa prova nei termini, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. La trattazione è stata rinviata alla seconda camera di consiglio del mese di gennaio 2027. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. [...] Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
La notificazione degli atti introduttivi del giudizio alle amministrazioni statali soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice senza che sia necessario accertare se l'errore sia imputabile o meno al notificante; la rinnovazione consente di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evita le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui limitava la rinnovazione della notificazione nulla ai casi in cui l'esito negativo fosse dipeso da causa non imputabile al notificante, determinando la riscrittura della disposizione nel senso della rinnovabilità anche dell'errore imputabile.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di un'amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione effettuata presso la sede reale dell'amministrazione è nulla e tale nullità può essere rilevata anche d'ufficio.
- La mancata costituzione dell'amministrazione statale intimata impedisce la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo derivante dalla costituzione spontanea della parte.
- Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione nulla anche quando la causa della nullità sia imputabile al notificante, senza dover accertare la colpa di quest'ultimo.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione deve essere eseguito nei termini perentori fissati dal giudice; l'omessa rinnovazione o il mancato deposito della prova della rinnovazione comportano l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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