Cassazione Civile, Ordinanza n. 15974/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento TOSAP per gli anni 2009-2012 emessi da un comune per abusiva occupazione di suolo comunale, sulla base di plurimi verbali della polizia municipale. Il contribuente ha impugnato gli avvisi deducendo violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006, assumendo che gli avvisi fossero illegittimi perché non allegavano né riproducevano i verbali di accertamento, mai notificati al contribuente, e non riportavano il testo del regolamento comunale e della tariffa richiamati per la liquidazione del tributo. In memoria il contribuente ha anche invocato altre decisioni, relative ad avvisi simili, che sarebbero passate in giudicato; la Corte esclude però che tali pronunce facciano stato nel presente giudizio perché rese tra terzi. Il ricorso per cassazione quindi concentra la censura sulla sufficienza della motivazione dell'avviso e sull'obbligo di allegazione degli atti richiamati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che i verbali della polizia municipale richiamati negli avvisi non integravano la motivazione, perché il presupposto fattuale era già espresso direttamente negli avvisi stessi tramite l'indicazione delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione. Ha inoltre escluso che dovessero essere allegati o riprodotti il regolamento comunale e le delibere tariffarie, trattandosi di atti amministrativi generali soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati che integrano effettivamente la motivazione e che non siano altrimenti conoscibili o già riprodotti nella loro parte essenziale.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati... se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato... salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
L'allegazione del documento richiamato non è necessaria quando il contenuto essenziale dell'atto è già riprodotto nell'avviso o quando si tratta di atto generale conosciibile dal pubblico.
art. 2909 c.c.
Le sentenze rese tra terzi non possono spiegare effetto di giudicato nel giudizio in corso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di motivazione degli avvisi tributari, l'obbligo di allegare gli atti richiamati opera solo per i documenti che svolgono una funzione integrativa della motivazione e che non siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente; non opera invece per gli atti generali soggetti a pubblicità legale.
- Quando l'avviso impositivo descrive direttamente i dati fattuali essenziali della pretesa, il richiamo a verbali o atti istruttori esterni non determina nullità per mancata allegazione se tali atti non sono necessari a integrare la motivazione.
- Le delibere comunali di carattere generale, come quelle che stabiliscono l'applicazione di un tributo o le relative tariffe, non devono essere materialmente allegate all'avviso, essendo normalmente accessibili al pubblico tramite pubblicità legale.
- Le decisioni rese in altri giudizi tra soggetti diversi non producono giudicato nel processo in corso e non possono essere opposte come vincolo decisorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15900/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15902/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →