Cassazione Civile, Ordinanza n. 06598/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trustee)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una banca, poi cessionaria del credito, per far dichiarare l'inefficacia relativa di un atto di conferimento in trust di beni immobili della società debitrice, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello ha proposto impugnazione il trustee del trust, sostenendo che, nel corso del giudizio, la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese e che ciò avrebbe impedito la prosecuzione del giudizio revocatorio e comunque reso necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Ha inoltre dedotto che l'atto in trust aveva natura onerosa, perché finalizzato alla liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori, e che il trust liquidatorio sarebbe coerente con l'art. 2740 c.c.; ha infine prospettato ulteriori profili di litisconsorzio necessario. La Corte d'appello ha respinto l'appello. In cassazione il trustee ha reiterato cinque motivi: violazione degli artt. 100, 102, 115, 116 c.p.c., 2697, 2740, 2901 c.c. e delle norme sulle successioni processuali e sull'esecuzione, insistendo sull'effetto estintivo della cancellazione della società, sulla pretesa impossibilità di agire o proseguire contro i soci e sulla necessità di valutare la causa concreta del trust ai fini dell'onerosità dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la tesi secondo cui la cancellazione della società debitrice avrebbe eliminato l'interesse del creditore ad agire in revocatoria, poiché opera un fenomeno successorio in capo ai soci. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che nel giudizio di appello mancava l'integrità del contraddittorio, perché l'appello avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dei soci-succeduti alla società estinta, litisconsorti necessari nell'azione revocatoria. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e riesamini la causa; le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria è proponibile anche per crediti eventuali; la cancellazione della società debitrice non elimina di per sé l'interesse del creditore, se il rapporto giuridico si trasferisce ai soci.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire non viene meno per il solo fatto della cancellazione della società debitrice, in presenza di successione nei rapporti passivi.
art. 102 c.p.c.
Nell'azione revocatoria sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; in appello il contraddittorio va integrato nei confronti delle parti necessarie pretermesse.
art. 110 c.p.c.
La successione nel processo impone la prosecuzione nei confronti dei soggetti succeduti al precedente legittimato.
art. 111, comma 2, c.p.c.
Il subentro nel rapporto sostanziale comporta successione processuale nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza richiamata.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio sulla natura dell'atto in trust.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e la qualificazione del negozio come gratuito.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento al riparto dell'onere probatorio sulla natura onerosa o gratuita del trust.
art. 2740 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il trust liquidatorio sarebbe conforme alla garanzia patrimoniale generica, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione con successione dei soci nei rapporti residui, secondo la ricostruzione giurisprudenziale richiamata.
art. 480 c.p.c.
Censurato in relazione alla possibilità di procedere a esecuzione dopo la revocatoria, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 602 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti esecutivi dell'azione revocatoria, ma la censura non è stata accolta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 354 c.p.c.
Richiamato nella giurisprudenza citata sulla necessità di integrazione del contraddittorio in appello in caso di litisconsorzio necessario.
art. 157, comma 3, c.p.c.
Non applicabile, secondo la Corte, alla denuncia della violazione del litisconsorzio necessario rilevabile in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese non esclude di per sé l'interesse ad agire del creditore, poiché le obbligazioni sociali non si estinguono automaticamente ma si trasferiscono ai soci nei limiti e secondo il regime applicabile.
- Quando, al momento dell'impugnazione, risulta l'estinzione della società parte del giudizio, l'appello contro una sentenza resa in azione revocatoria deve essere proposto nei confronti dei soci succeduti alla società, che sono litisconsorti necessari.
- La mancata evocazione in appello dei soggetti succeduti alla società estinta determina nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio e impone la cassazione con rinvio per l'integrazione del contraddittorio.
- La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo e può essere dedotta anche dalla parte che abbia contribuito alla nullità, non operando in tal caso la sanatoria prevista per le nullità relative.
- Il creditore può agire in revocatoria anche in presenza di crediti eventuali; la tutela revocatoria non richiede che il credito sia già definitivamente accertato al momento della proposizione della domanda.
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