Sentenza del 08/10/2018 n. 2344 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - persona fisica - iscrizione AIRE - trasferimento in paese in "Black list" - prova dell'effettiva residenza - documento rilasciato da paese estero - è sufficiente. Cittadino italiano residente all'estero - iscrizione AIRE - notifica di atti impositivi - va fatta all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa fiscale fondata sulla presunzione prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, del d.P.R. 917/1986, applicabile ai cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata. Ha sostenuto di essere effettivamente residente all’estero e di aver quindi superato la presunzione relativa mediante la produzione di documentazione ufficiale: copia del passaporto italiano rilasciato dall’ambasciata estera e carta d’identità del Paese estero, recante espressamente il suo status di residente. È stata inoltre contestata la modalità di notifica degli atti impositivi, poiché il contribuente, essendo iscritto all’AIRE, doveva essere raggiunto all’estero secondo la procedura prevista dall’articolo 60 del d.P.R. 600/1973.
La decisione
La documentazione rilasciata dalle autorità estere è stata ritenuta idonea a dimostrare l’effettiva residenza del contribuente a Singapore e a vincere la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia. Inoltre, per un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, l’Ufficio deve notificare l’atto impositivo all’estero mediante la procedura prevista dall’articolo 60 del d.P.R. 600/1973, compreso l’invio di apposita raccomandata nel Paese di residenza. Ne consegue l’accoglimento delle contestazioni del contribuente.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 2-bis, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato si considerano, salvo prova contraria, residenti nel territorio dello Stato.
La norma introduce una presunzione relativa di residenza fiscale italiana. Il contribuente può superarla fornendo una prova concreta e documentata dell’effettiva residenza all’estero.
Articolo 60, d.P.R. 600/1973
Quando il contribuente risiede all’estero, l’Amministrazione deve rispettare le modalità specifiche di notifica previste per i residenti fuori dal territorio italiano, incluso l’invio della raccomandata presso l’indirizzo estero conosciuto.
Decreto ministeriale sui Paesi a fiscalità privilegiata
L’inclusione del Paese estero negli elenchi dei territori a fiscalità privilegiata attiva la presunzione relativa di residenza fiscale italiana prevista dall’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, senza però impedire al contribuente di fornire prova contraria.
Massime di principio
- L’iscrizione all’AIRE, da sola, non è sempre sufficiente a dimostrare la residenza fiscale effettiva quando il trasferimento avviene in un Paese a fiscalità privilegiata; occorre fornire elementi documentali concreti e coerenti.
- Documenti ufficiali rilasciati dalle autorità del Paese estero, come passaporto con indicazione dell’autorità consolare e carta d’identità o certificato di residenza estero, possono costituire prova idonea a superare la presunzione di residenza italiana.
- La presunzione di residenza fiscale prevista per i trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata è relativa e quindi può essere vinta mediante prova contraria; non è sufficiente, tuttavia, una mera dichiarazione del contribuente priva di riscontri.
- Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, gli atti impositivi devono essere notificati rispettando la procedura prevista per i residenti all’estero. Una notifica effettuata esclusivamente in Italia può essere contestabile se l’Amministrazione conosce o avrebbe dovuto conoscere l’effettivo indirizzo estero.
- La valutazione della residenza fiscale deve considerare la documentazione ufficiale e l’effettività del trasferimento, non soltanto la cancellazione dall’anagrafe italiana o l’iscrizione all’AIRE.
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