Cassazione Penale, Ordinanza n. 03497/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano dirette a ottenere una non consentita rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Sosteneva, in sostanza, che non fosse desumibile al di là di ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità penale e chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di fatto poste a base della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto precettivo, limitandosi a registrare la contestazione del reato.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione una rilettura del fatto o l'adozione di nuovi parametri di valutazione delle prove.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera contrapposizione tra lettura difensiva del materiale probatorio e valutazione compiuta dai giudici di merito, poiché la Cassazione non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logico-giuridica della decisione, non potendo tradursi nella richiesta di una rivalutazione delle prove o nella sostituzione del giudizio di merito con uno alternativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e si risolve in censure generiche o meramente alternative rispetto alle conclusioni dei giudici di merito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
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