Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12430/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione proposta dall'indagato contro l'ordinanza del 24/10/2024 con unico motivo: violazione degli artt. 310 e 568, comma 4, c.p.p. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e per la violazione del giudicato cautelare. In sintesi, dopo che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza del GIP (e disposto la liberazione) per carenza totale di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso", il medesimo Tribunale, in un successivo provvedimento adottato con riferimento alla sola impugnazione dell'Ufficio requirente, ha ritenuto invece sussistente l'aggravante e ha nuovamente applicato gli arresti domiciliari, senza che fossero intervenuti nuovi elementi di fatto idonei a superare la preclusione proveniente dal precedente giudicato cautelare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 24/10/2024 per violazione del giudicato cautelare e per aver nuovamente deciso la questione decisiva (sussistenza del metodo mafioso) senza alcun mutamento della situazione processuale. Conseguentemente è stata dichiarata la cessazione della misura cautelare relativa al delitto di lesioni e ordinata l'immediata rimessione in libertà di Tropea Carmine, se non detenuto per altra causa; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma sulla cui base il Tribunale ha provveduto a decidere sulla impugnazione dell'Ufficio requirente; la Corte evidenzia che il Tribunale, pur potendo decidere sull'appello del PM, non poteva riaprire la questione già assorbita dal giudicato cautelare in assenza di nuovi elementi.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Sollecitato dal ricorrente in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio requirente; la doglianza verte sulla correttezza del trattamento delle impugnazioni concatenate.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Citato dal Tribunale del riesame nella valutazione delle soglie di pena come condizione di applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha rilevato che la carenza di motivazione su questo punto era determinante nella precedente pronuncia liberatoria.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che disciplina la specifica aggravante di "metodo mafioso" invocata nel procedimento; la questione della sua sussistenza era centrale e già esaminata nel primo giudizio di riesame, divenendo oggetto di giudicato cautelare.

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Riferiti come reati per i quali era stata disposta la misura (lesioni aggravate) e per i quali è stata valutata l'applicabilità dell'aggravante mafiosa.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che il procedimento si è svolto con trattazione scritta; non incide sulla valutazione del giudicato cautelare ma figura procedurale menzionata nel provvedimento.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria in caso di cessazione della misura cautelare e rimessione in libertà.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U e altre sezioni)

    richiami a Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006; Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023; Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023; e altre

    La giurisprudenza citata stabilisce che il cosiddetto "giudicato cautelare" formato in sede incidentale copre tutte le questioni dedotte e decise (anche implicitamente) e impedisce un nuovo esame salvo l'emergere di fatti nuovi che modifichino il quadro probatorio.

Massime di principio

  • Quando un giudice del riesame annulla un provvedimento cautelare per carenza totale di motivazione su una questione decisiva (es. sussistenza di un'aggravante), la decisione forma un giudicato cautelare che preclude ulteriori riesami sulla stessa questione salvo l'emergere di elementi di fatto nuovi e decisivi.
  • Il Pubblico Ministero non può, con successiva impugnazione, ottenere la riforma di una questione già decisa in favore dell'indagato se non prova l'esistenza di nuovi elementi di fatto che giustifichino la revisione della situazione cautelare.
  • Il giudice del riesame può integrare o sanare lacune motivazionali del provvedimento impugnato solo se esiste una motivazione parziale o non del tutto nulla; in caso di motivazione totalmente mancante il riesame non può supplire creando ex novo una motivazione sostanziale.
  • Se la Corte di legittimità accerta la violazione del giudicato cautelare e l'assenza di nuovi elementi, può annullare senza rinvio la decisione che ha reintrodotto la misura e ordinare l'immediata cessazione della stessa e la rimessione in libertà.
  • In impugnazioni consecutive, è essenziale verificare la catena devolutiva e le preclusioni endoprocessuali: separare erroneamente le impugnazioni o trattarle senza considerare il precedente giudicato può determinare l'annullamento del provvedimento adottato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.