Ordinanza n. 147/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA: 1. Dell'avviso trasmesso alla ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 01.02.2023 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia; 2. Del D.D.G. prot. n. 341 del 20.02.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, con la seguente motivazione: “Il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso”; 3. Del D.D.G. prot. n. 423 del 09.03.2023 e del relativo allegato del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” – Regione Lombardia di appartenenza, in quanto vincitrice della procedura in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe di concorso A001 e mancato inserimento nella graduatoria di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di avvio del procedimento di esclusione, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale e la graduatoria di merito nella parte in cui non reca il suo nominativo, chiedendo anche il riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria. L'esclusione era motivata dal mancato riconoscimento del titolo congiunto quale titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso. Il TAR ha rilevato che la controversia rientra tra i giudizi relativi ad attività finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR o comunque connesse alle stesse, soggetti alle regole processuali speciali dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha quindi rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR. Il contraddittorio nei confronti dei controinteressati risultava già integrato mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito e l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR. La notificazione dovrà essere eseguita direttamente entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche di uno dei due termini. È stata fissata la prosecuzione del giudizio all'udienza pubblica del 18 marzo 2026. Ogni altra decisione, in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
Disciplina i procedimenti giudiziari relativi ad attività finanziate in tutto o in parte con risorse PNRR o comunque connesse alle stesse; il comma 4 individua come parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero competente per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni indicate quando il giudizio rientra nell'ambito applicativo della disposizione.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ad attività finanziate in tutto o in parte con risorse PNRR, o comunque connesse a tali risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero competente per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR sono parti necessarie del giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022.
- Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la notificazione alle amministrazioni necessarie deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato nell'ordinanza e la prova della notifica deve essere depositata entro il successivo termine stabilito; il superamento anche di uno solo dei termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
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