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Sentenza

Sentenza n. 3139/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 248/2024, depositata e resa pubblica l’11 aprile 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1258/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202505090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e, secondo il TAR, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A fronte dell’inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal titolo esecutivo. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: l’istituto è astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ma l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderlo anche per altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto, il TAR ha valorizzato la già disposta nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, la dimensione seriale del contenzioso e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ma la misura può essere esclusa, nei confronti della pubblica amministrazione, anche per altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi, compreso il giudizio di ottemperanza, nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto, purché sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di una sentenza di condanna dell’amministrazione rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, ove ricorrano i relativi presupposti, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, anche quando l’amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti nei pertinenti capitoli di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la nomina del commissario ad acta, la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e la natura non essenziale del beneficio da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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