Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13833/2026 - Roma, Sezione 3T

RIASSUNZIONE A SEGUITO dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1293 del 15.06.2026, di declaratoria dell’incompetenza territoriale in favore del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma. Annullamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, ai sensi degli artt. 55 e 119, comma 4, c.p.a., - della deliberazione n. 49/2026 – Verb. 533 del C.d.a. del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicata il 24.03.2026, con la quale è stato deliberato «di autorizzare l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di n. 185 unità di personale, di cui all’elenco allegato» e «di autorizzare […] la proroga dei contratti in essere presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui sono titolari i soggetti, di cui all'elenco allegato alla presente delibera, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e non ricompresi nella determinazione di cui precedente punto 1, fino al 31 gennaio 2027», nella parte in cui ha ritenuto la ricorrente «non in possesso dei requisiti» previsti dalla legge; - del provvedimento del Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. n. 443358 in data 7.11.2025, di nomina della Commissione, di cui all’art. 6, comma 1, dell’Avviso di avvio della procedura di stabilizzazione, pubblicato il 22.10.2025, nella parte in cui, ai fini della valutazione dei candidati, ha attribuito, alla Commissione medesima «il compito di … stabilire i criteri selettivi della procedura» (cfr. art. 3); - del verbale della Commissione Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 2 del 17.11.2025, nella parte in cui, ai fini della valutazione dei candidati, ha introdotto il seguente criterio: «per quanto riguarda gli assegni di ricerca, laddove vi sia evidenza di periodi di congedo per maternità, gli stessi non saranno conteggiati»; - del provvedimento prot. CNR n. 0131923 del 19.03.2026, con il quale il Responsabile del procedimento ha accertato gli atti della procedura impugnata, nella parte relativa alla posizione della ricorrente; nonché di ogni altro atto ad essi comunque connesso e/o collegato, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202606779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione diretta del personale precario del CNR e mancata proroga del contratto a tempo determinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico datore di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del C.d.a. del CNR che l'ha ritenuta priva dei requisiti per la stabilizzazione e non le ha riconosciuto la proroga del contratto, nonché gli atti presupposti relativi alla nomina della commissione, al verbale recante i criteri di valutazione e all'accertamento della procedura. La procedura, indetta ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, richiedeva almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni. La commissione aveva stabilito che, per gli assegni di ricerca, i periodi di congedo per maternità non sarebbero stati conteggiati; tale criterio aveva determinato il computo di soli 878 giorni, anziché dei 1.095 necessari, considerando non computabili anche periodi di congedo parentale. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., della l. n. 241/1990, dell'art. 20, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 75/2017 e dell'avviso, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento, manifesta irragionevolezza, sviamento e contraddittorietà. Ha inoltre denunciato discriminazione fondata sulla maternità, in violazione degli artt. 3, 37 e 51 Cost., dell'art. 15 della direttiva 2006/54/CE, dell'art. 25 del d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 3, 22 e 34 del d.lgs. n. 151/2001; illegittima applicazione del criterio ai soli titolari di assegno di ricerca e mancata considerazione dei congedi parentali; nonché violazione dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 per mancato coinvolgimento del Comitato unico di garanzia. Il CNR ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura costituisse una stabilizzazione diretta fondata sul mero riscontro di requisiti oggettivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il giudice ha distinto le procedure concorsuali, devolute alla giurisdizione amministrativa, dalle procedure di stabilizzazione diretta, consistenti nel mero accertamento di requisiti predeterminati e oggettivamente verificabili, devolute al giudice ordinario. Nel caso concreto, l'avviso non prevedeva una comparazione concorsuale, la formazione di una graduatoria basata su valutazioni discrezionali o giudizi di merito, ma l'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017. La contestazione del criterio relativo al mancato computo dei periodi di congedo non muta il riparto, poiché tale criterio riguarda la verifica di un requisito oggettivo e non introduce un potere valutativo-comparativo della commissione. Il TAR ha precisato che il riparto si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e la natura della posizione dedotta, non sulla base della qualificazione prospettata dalla parte. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali.

    La giurisdizione amministrativa in materia di reclutamento permane per le procedure concorsuali; le controversie sulle procedure di stabilizzazione diretta, fondate sul mero accertamento di requisiti oggettivi, spettano al giudice ordinario.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017

    Almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

    La disposizione costituisce la base normativa dei requisiti oggettivi per la stabilizzazione diretta del personale precario; la verifica della loro sussistenza non integra una procedura concorsuale se non implica comparazione discrezionale tra candidati.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel termine indicato dal giudice amministrativo, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 15 c.p.a.

    La controversia è stata riassunta davanti al TAR Lazio dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Veneto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure di stabilizzazione diretta del personale pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la procedura consiste nel mero accertamento di requisiti predeterminati e oggettivamente verificabili, senza comparazione concorsuale, formazione di una graduatoria selettiva o valutazioni discrezionali sul merito dei candidati.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di assunzione presso le pubbliche amministrazioni sussiste quando la procedura presenta i caratteri sostanziali del concorso, ossia l'apertura a una pluralità di aspiranti in possesso di requisiti predeterminati e la comparazione selettiva tra i partecipanti; la denominazione formale della procedura non è decisiva.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato non soltanto in base alla pronuncia richiesta, ma anche alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, senza che assuma rilievo decisivo la qualificazione prospettata dalla parte.
  • La contestazione di un criterio applicato nell'ambito di una stabilizzazione diretta non attribuisce di per sé la controversia al giudice amministrativo: anche la verifica della computabilità di determinati periodi di servizio resta riconducibile alla giurisdizione ordinaria se riguarda un requisito oggettivo e non comporta una valutazione comparativa o discrezionale dei candidati.

Come è indicizzato

MaterieStabilizzazione e precariatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.