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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto a revisione parziale del classamento e della rendita di un'unità immobiliare abitativa sita in Roma, in una microzona residenziale, ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998 e dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendolo illegittimo per difetto di motivazione, poiché la nuova rendita era stata attribuita con indicazioni ritenute generiche e senza specificazione degli elementi tecnici e logici posti a base del diverso classamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212 del 2000, dell'art. 3 l. n. 241 del 1990 e della normativa catastale, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché richiamava i presupposti normativi e descriveva la microzona, dai quali sarebbero stati desumibili i fattori concreti del riclassamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nei riclassamenti ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, la motivazione non è soddisfatta dal solo richiamo ai parametri normativi e al significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, ma richiede anche l'indicazione degli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità immobiliare, con riferimento alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha osservato che l'avviso richiamato in ricorso non specificava in che cosa consistessero gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia della microzona né indicava gli elementi dell'immobile che giustificassero il diverso classamento. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con conferma dell'annullamento dell'accertamento disposto dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, ritenuto non violato solo se l'atto consente di conoscere le concrete ragioni del prelievo o del classamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    richiamato quale regola generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicabile anche agli atti catastali.

  • art. 1, comma 335, l. 311/2004

    consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone con significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale; la Corte ne esige applicazione con motivazione rigorosa e individualizzata del singolo avviso.

  • art. 2 d.P.R. 138/1998

    definisce la microzona come porzione di territorio omogenea per caratteri urbanistici, ambientali, socioeconomici e dotazione di servizi; tali elementi assumono rilievo ai fini del classamento.

  • art. 8 d.P.R. 138/1998

    richiamato come fonte dei parametri estimativi e classificatori generali, che devono emergere nella motivazione del nuovo classamento.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorso riproduceva e allegava l'avviso nel rispetto dell'autosufficienza e specificità.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non può esaurirsi nel richiamo alla norma, al provvedimento amministrativo presupposto e allo scostamento statistico tra valori medi di mercato e catastali.
  • L'amministrazione deve indicare, in modo concreto e verificabile, quali interventi o trasformazioni abbiano inciso sulla microzona e quali caratteristiche della singola unità immobiliare abbiano giustificato il diverso classamento.
  • Il carattere diffuso o di massa della revisione catastale non attenua l'obbligo motivazionale, che resta rigoroso proprio perché l'atto incide sulla rendita del singolo immobile.
  • Nel riclassamento di microzona è necessario distinguere tra presupposti della revisione generale della zona e fattori specifici applicabili al singolo bene: entrambi devono essere resi intellegibili al contribuente.
  • Un avviso di riclassamento che si limiti a formule stereotipate o a generici richiami alla riqualificazione urbana della zona è illegittimo se non consente al destinatario di comprendere le ragioni concrete dell'aumento di rendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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