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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12976/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Chellini impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli (04/04/2023) che aveva riformato la sentenza di primo grado: dichiarando estinti per prescrizione i reati contestati ai capi 9), 11) e 13), assorbendo il capo 14) nei capi 10) e 12), ritenendo i fatti commessi fino al 31/05/2006, escludendo la continuazione interna al capo 15) e rideterminando la pena per i reati di estorsione aggravata (capo 15) e usura aggravata (capi 10 e 12). Nel ricorso per cassazione Chellini deduce violazioni di legge e vizi di motivazione: mancata applicazione dell'art. 210 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni di Testa Luigi; travisamento dei fatti e errata qualificazione giuridica (sostiene che gli atti fossero esercizio delle proprie ragioni o, al più, estorsione tentata); errore nel calcolo della prescrizione per i capi 10 e 12 (contestando la data di decorrenza posta dalla corte d'appello) e vizio di motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena. Inoltre il difensore aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento che è stato contestato come intempestivo dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che i motivi riproducessero in modo pedissequo le questioni già esaminate e respinte dalla Corte d'appello e non evidenziassero vizi di diritto o carenze motivazionali tali da giustificare il sindacato in sede di legittimità. È stato altresì rigettato il motivo relativo al rinvio per legittimo impedimento per mancata tempestiva comunicazione e per insufficiente giustificazione circa l'impossibilità di nominare un sostituto. La sentenza di merito (Corte d'appello) è stata considerata correttamente motivata sulle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni, sull'assorbimento del capo 14 nei capi 10 e 12 e sulla decorrenza della prescrizione (31/05/2006) applicando il principio secondo cui l'usura è reato a consumazione protratta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non sussistesse il requisito del collegamento spazio-temporale e probatorio necessario per escludere la testimonianza di taluni testi ai sensi dell'art. 210; dunque le contestazioni difensive relative a presunte cause di incompatibilità non sono state accolte.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni contrastanti della persona offesa; la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione valutativa e la Cassazione non ha ravvisato carenze tali da giustificare censura.

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Applicato nei principi sul 'legittimo impedimento' del difensore: la comunicazione deve essere tempestiva non appena noto l'impedimento; la mancata tempestiva segnalazione ha giustificato il rigetto della domanda di rinvio.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Riferito alla possibilità di nominare un sostituto: la richiesta di rinvio per impedimento deve dimostrare l'impossibilità (non una mera difficoltà) di avvalersi di un sostituto; la mancanza di tale dimostrazione ha inciso sul rigetto.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesto che i motivi di ricorso espongano con specificità le ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero ripetizione dei motivi di appello e dunque mancanti dei requisiti richiesti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile in cassazione.

  • art. 393 cod. pen.

    Menziato come possibile criterio di riqualificazione del fatto (tentativo o diversa fattispecie), ma la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di diversa qualificazione giuridica rispetto alla ricostruzione motivata del giudice di merito.

  • art. 157 cod. pen. (richiamo alla formulazione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251)

    Censurata in sede difensiva la decorrenza della prescrizione richiamando la normativa previgente; la Corte ha invece confermato la decorrenza al 31/05/2006 per la natura prolungata dei comportamenti usurari.

Massime di principio

  • Non è sufficiente riproporre in cassazione le stesse censure già esaminate e disattese in appello: il ricorso per cassazione deve evidenziare specifiche violazioni di legge, mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per essere ammissibile.
  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere comunicate tempestivamente non appena noto l'impedimento e devono dimostrare l'impossibilità (non la sola difficoltà) di nominare un sostituto; in presenza di codifensori efficaci la richiesta può essere priva di giustificazione.
  • Ai fini dell'esclusione della testimonianza per cause di incompatibilità (art. 210 c.p.p.) occorre dimostrare un collegamento spazio-temporale e probatorio tra i reati; mere considerazioni soggettive o generiche non bastano.
  • In tema di usura, la giurisprudenza considera spesso la fattispecie come reato a consumazione protratta: i pagamenti o comportamenti successivi in esecuzione del patto usurario possono far decorrere il termine di prescrizione dall'ultimo comportamento rilevante.
  • Per contestare la qualificazione giuridica (es. estorsione consumata vs tentata o esercizio delle proprie ragioni) è necessario dimostrare che la motivazione di merito sia viziata in modo manifesto; la semplice alternativa ricostruttiva non è sufficiente in cassazione.
  • Le censure sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti devono puntare a carenze motivazionali essenziali: la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione evidenti o per errori di diritto.

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