Cassazione Penale, Sentenza n. 12976/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Chellini impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli (04/04/2023) che aveva riformato la sentenza di primo grado: dichiarando estinti per prescrizione i reati contestati ai capi 9), 11) e 13), assorbendo il capo 14) nei capi 10) e 12), ritenendo i fatti commessi fino al 31/05/2006, escludendo la continuazione interna al capo 15) e rideterminando la pena per i reati di estorsione aggravata (capo 15) e usura aggravata (capi 10 e 12). Nel ricorso per cassazione Chellini deduce violazioni di legge e vizi di motivazione: mancata applicazione dell'art. 210 c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni di Testa Luigi; travisamento dei fatti e errata qualificazione giuridica (sostiene che gli atti fossero esercizio delle proprie ragioni o, al più, estorsione tentata); errore nel calcolo della prescrizione per i capi 10 e 12 (contestando la data di decorrenza posta dalla corte d'appello) e vizio di motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena. Inoltre il difensore aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento che è stato contestato come intempestivo dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che i motivi riproducessero in modo pedissequo le questioni già esaminate e respinte dalla Corte d'appello e non evidenziassero vizi di diritto o carenze motivazionali tali da giustificare il sindacato in sede di legittimità. È stato altresì rigettato il motivo relativo al rinvio per legittimo impedimento per mancata tempestiva comunicazione e per insufficiente giustificazione circa l'impossibilità di nominare un sostituto. La sentenza di merito (Corte d'appello) è stata considerata correttamente motivata sulle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni, sull'assorbimento del capo 14 nei capi 10 e 12 e sulla decorrenza della prescrizione (31/05/2006) applicando il principio secondo cui l'usura è reato a consumazione protratta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 210 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistesse il requisito del collegamento spazio-temporale e probatorio necessario per escludere la testimonianza di taluni testi ai sensi dell'art. 210; dunque le contestazioni difensive relative a presunte cause di incompatibilità non sono state accolte.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni contrastanti della persona offesa; la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione valutativa e la Cassazione non ha ravvisato carenze tali da giustificare censura.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Applicato nei principi sul 'legittimo impedimento' del difensore: la comunicazione deve essere tempestiva non appena noto l'impedimento; la mancata tempestiva segnalazione ha giustificato il rigetto della domanda di rinvio.
art. 102 cod. proc. pen.
Riferito alla possibilità di nominare un sostituto: la richiesta di rinvio per impedimento deve dimostrare l'impossibilità (non una mera difficoltà) di avvalersi di un sostituto; la mancanza di tale dimostrazione ha inciso sul rigetto.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesto che i motivi di ricorso espongano con specificità le ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero ripetizione dei motivi di appello e dunque mancanti dei requisiti richiesti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile in cassazione.
art. 393 cod. pen.
Menziato come possibile criterio di riqualificazione del fatto (tentativo o diversa fattispecie), ma la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di diversa qualificazione giuridica rispetto alla ricostruzione motivata del giudice di merito.
art. 157 cod. pen. (richiamo alla formulazione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251)
Censurata in sede difensiva la decorrenza della prescrizione richiamando la normativa previgente; la Corte ha invece confermato la decorrenza al 31/05/2006 per la natura prolungata dei comportamenti usurari.
Massime di principio
- Non è sufficiente riproporre in cassazione le stesse censure già esaminate e disattese in appello: il ricorso per cassazione deve evidenziare specifiche violazioni di legge, mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per essere ammissibile.
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere comunicate tempestivamente non appena noto l'impedimento e devono dimostrare l'impossibilità (non la sola difficoltà) di nominare un sostituto; in presenza di codifensori efficaci la richiesta può essere priva di giustificazione.
- Ai fini dell'esclusione della testimonianza per cause di incompatibilità (art. 210 c.p.p.) occorre dimostrare un collegamento spazio-temporale e probatorio tra i reati; mere considerazioni soggettive o generiche non bastano.
- In tema di usura, la giurisprudenza considera spesso la fattispecie come reato a consumazione protratta: i pagamenti o comportamenti successivi in esecuzione del patto usurario possono far decorrere il termine di prescrizione dall'ultimo comportamento rilevante.
- Per contestare la qualificazione giuridica (es. estorsione consumata vs tentata o esercizio delle proprie ragioni) è necessario dimostrare che la motivazione di merito sia viziata in modo manifesto; la semplice alternativa ricostruttiva non è sufficiente in cassazione.
- Le censure sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti devono puntare a carenze motivazionali essenziali: la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione evidenti o per errori di diritto.
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