Cassazione Civile, Ordinanza n. 28791/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico 2011, aveva notificato a una società una cartella di pagamento contestando il credito IVA esposto, sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione Modello Unico 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo il recupero del credito perché, in ragione dell'omessa dichiarazione di ricavi, IVA e IRAP, non risultava con certezza l'effettiva esistenza del credito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo: la CTR avrebbe fondato il proprio giudizio solo su alcune pagine del processo verbale di constatazione che riguardavano gli elementi positivi di reddito del 2009 e non avrebbe considerato che nello stesso verbale, a pagina 5, risultavano anche costi, IVA sugli acquisti, IVA detraibile e credito d'imposta da portare in detrazione; la ricorrente richiamava inoltre una nota della Guardia di finanza che avrebbe confermato l'esistenza del credito. La censura mirava dunque a far valere che, a prescindere dall'omissione dichiarativa dell'anno precedente, il credito IVA era concretamente esistente e riconoscibile secondo i principi di neutralità dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: il giudice di merito non si è attenuto ai principi in materia di riconoscibilità del diritto alla detrazione IVA, poiché ha trascurato l'esame dei fatti dedotti dalla contribuente idonei a dimostrare l'effettiva esistenza del credito, limitandosi a valorizzare la sola parte del PVC da cui emergeva l'omessa dichiarazione. La pronuncia impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma posta a base del controllo automatizzato e dell'emissione della cartella di pagamento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
usato come vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo e controverso
principio di neutralità dell'IVA
impone il riconoscimento dell'eccedenza d'imposta quando il contribuente dimostri i requisiti sostanziali della detrazione, anche in assenza di dichiarazione annuale
Cass. civ. 21 aprile 2021, n. 10458
richiamata come precedente conforme sul riconoscimento del credito IVA in presenza dei requisiti sostanziali
Cass. civ. 3 aprile 2018, n. 8131
richiamata come precedente conforme sul riconoscimento del credito IVA in presenza dei requisiti sostanziali
Cass. Sez. U. 8 settembre 2016, n. 17757
richiamata come precedente delle Sezioni Unite sul medesimo principio
Massime di principio
- In materia di IVA, la mancata presentazione della dichiarazione annuale non consente di negare automaticamente il credito se il contribuente dimostra, anche aliunde, che l'eccedenza d'imposta deriva da acquisti effettuati da soggetto passivo, assoggettati ad IVA e destinati a operazioni imponibili.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il giudice tributario deve verificare in concreto l'effettiva esistenza del credito IVA e non può arrestarsi a un rilievo meramente formale fondato sulla sola omissione dichiarativa.
- Integra vizio di omesso esame di fatto decisivo la decisione di merito che trascuri elementi documentali specificamente dedotti dalla parte e potenzialmente idonei a dimostrare la sussistenza del credito contestato.
- La neutralità dell'imposta sul valore aggiunto prevale su letture formalistiche quando siano rispettati i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione.
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