Sentenza n. 23/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, n. 1438/2023, pubblicata in data 26 settembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, n. 1438/2023, quanto alla decorrenza degli arretrati e alla perequazione pensionistica
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato l'INPS a corrispondere un importo lordo mensile di euro 1.733,43 a titolo di riliquidazione della pensione, oltre alle differenze tra tale importo e quanto già erogato, con decorrenza dal 1° agosto 2007 e fino all'effettivo adempimento, nonché gli accessori di legge. Ha dedotto che l'INPS, pur comunicando l'esecuzione della sentenza, aveva calcolato gli arretrati a partire dal 1° ottobre 2007 anziché dal 1° agosto 2007 e non aveva applicato la perequazione annuale né sui ratei pensionistici né sugli arretrati. L'INPS ha sostenuto di avere correttamente eseguito il giudicato, rilevando che la decorrenza della pensione era stata spostata da agosto a ottobre 2007 in ragione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e ha affermato che l'importo di euro 1.733,43 fosse onnicomprensivo e che la perequazione non fosse dovuta in base alla sentenza da eseguire.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, verificando che la sentenza civile fosse passata in giudicato e che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. Ha respinto la pretesa relativa alla perequazione: la sentenza civile, nel richiamare gli accessori con le decorrenze di legge senza indicare criteri ed elementi precisi, contiene sul punto una condanna generica. Il giudice dell'ottemperanza non può integrare o completare la decisione del giudice ordinario né compiere nuove valutazioni su questioni non specificamente dedotte o trattate nel giudizio civile; in caso di persistente contrasto, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario. Ha invece accolto la censura sulla decorrenza degli arretrati, poiché il giudicato stabiliva espressamente il 1° agosto 2007 quale decorrenza delle differenze pensionistiche. Ha ordinato all'INPS di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, procedendo al pagamento delle somme dovute con tale decorrenza, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato, ma resta limitato alla stretta esecuzione delle statuizioni giudiziali.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La sentenza civile munita di certificazione di irrevocabilità costituisce titolo giudiziale suscettibile di esecuzione mediante ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione [...] non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e deve essere inutilmente decorso prima dell'azione esecutiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è limitato alla stretta attuazione delle statuizioni contenute nel titolo e non consente al giudice amministrativo di integrare, completare o interpretare creativamente una condanna generica.
- Quando il titolo giudiziale civile indica in modo chiaro la decorrenza delle somme dovute, l’amministrazione deve attenersi a tale decorrenza; il calcolo degli arretrati effettuato da una data successiva integra un’inottemperanza al giudicato.
- Le questioni economiche non definite con criteri sufficientemente precisi nel dispositivo o nella motivazione della sentenza civile, ove richiedano nuove valutazioni sul rapporto previdenziale e siano controverse tra le parti, non possono essere decise nel giudizio di mera ottemperanza e devono essere devolute al giudice ordinario competente.
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