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Sentenza

Sentenza n. 2129/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento, esplicito o implicito, di data e tenore sconosciuti, di ritiro cautelativo ex art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202505371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell'art. 39 r.d. 773/1931, adottato nelle more di un procedimento di divieto di detenzione e in relazione a un procedimento di ammonimento per atti persecutori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il ritiro cautelativo delle armi, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti. L'atto era stato adottato ritenendo che la pendenza, presso la Questura di Sassari, di un procedimento amministrativo finalizzato all'ammonimento per atti persecutori giustificasse l'immediata sottrazione cautelare delle armi e dei titoli autorizzativi, al fine di prevenire possibili reati o rischi per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'amministrazione di determinarsi sul procedimento principale relativo al divieto di detenzione, tenendo conto dell'esito del procedimento parallelo sull'ammonimento. Quest'ultimo procedimento si è concluso con il rigetto dell'istanza di ammonimento e la Questura di Napoli ha restituito le armi il giorno successivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito del rigetto dell'istanza di ammonimento, erano cessati gli effetti del ritiro provvisorio e le armi erano state restituite. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, precisando che tale esito presuppone la piena soddisfazione della pretesa e il riconoscimento della sua fondatezza da parte dell'amministrazione. Nel caso concreto, la restituzione non costituiva riconoscimento dell'illegittimità del ritiro, ma conseguiva alla cessazione delle ragioni di urgenza che ne avevano giustificato l'adozione. Il Collegio ha inoltre affermato che il ritiro cautelativo ha natura strumentale e preventiva e richiede presupposti meno intensi rispetto al divieto definitivo di detenzione delle armi: non occorre un abuso già accertato né una positiva e definitiva dimostrazione dell'inaffidabilità, essendo sufficiente l'esistenza di circostanze astrattamente sintomatiche di una possibile situazione di rischio, in attesa della verifica dei requisiti di affidabilità. La pendenza di un procedimento di ammonimento per atti persecutori poteva pertanto giustificare l'apertura del procedimento di divieto di detenzione e, nel suo ambito, il ritiro cautelativo. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931

    Consente il ritiro cautelativo delle armi nell'ambito della funzione preventiva di pubblica sicurezza, in presenza di circostanze sintomatiche di una possibile situazione di abuso, anche prima della definizione del procedimento principale sul divieto di detenzione.

  • art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009

    ammonimento per atti persecutori

    La pendenza del procedimento di ammonimento per atti persecutori è stata considerata una circostanza idonea, nelle more della relativa definizione, a giustificare l'avvio del procedimento sul divieto di detenzione delle armi e l'adozione del ritiro cautelativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ritiro cautelativo delle armi adottato nell'ambito del procedimento per il divieto di detenzione ha natura preventiva e strumentale, non sanzionatoria, e può essere disposto prima dell'accertamento definitivo dell'inaffidabilità del detentore.
  • I presupposti del ritiro cautelativo sono meno intensi di quelli necessari per il divieto definitivo di detenzione: è sufficiente l'esistenza di circostanze anche soltanto astrattamente sintomatiche di una possibile possibilità di abuso, in attesa della verifica concreta dei requisiti di affidabilità.
  • La pendenza di un procedimento amministrativo finalizzato all'ammonimento per atti persecutori può costituire, nelle more della sua definizione, una circostanza idonea a giustificare l'avvio del procedimento sul divieto di detenzione delle armi e l'adozione del ritiro cautelativo.
  • La restituzione delle armi conseguente alla cessazione delle ragioni d'urgenza non implica il riconoscimento dell'illegittimità dell'atto cautelare e determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non la cessazione della materia del contendere, se l'amministrazione non ha pienamente soddisfatto la pretesa riconoscendone la fondatezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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