Sentenza n. 2129/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento, esplicito o implicito, di data e tenore sconosciuti, di ritiro cautelativo ex art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell'art. 39 r.d. 773/1931, adottato nelle more di un procedimento di divieto di detenzione e in relazione a un procedimento di ammonimento per atti persecutori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il ritiro cautelativo delle armi, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti. L'atto era stato adottato ritenendo che la pendenza, presso la Questura di Sassari, di un procedimento amministrativo finalizzato all'ammonimento per atti persecutori giustificasse l'immediata sottrazione cautelare delle armi e dei titoli autorizzativi, al fine di prevenire possibili reati o rischi per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'amministrazione di determinarsi sul procedimento principale relativo al divieto di detenzione, tenendo conto dell'esito del procedimento parallelo sull'ammonimento. Quest'ultimo procedimento si è concluso con il rigetto dell'istanza di ammonimento e la Questura di Napoli ha restituito le armi il giorno successivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito del rigetto dell'istanza di ammonimento, erano cessati gli effetti del ritiro provvisorio e le armi erano state restituite. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, precisando che tale esito presuppone la piena soddisfazione della pretesa e il riconoscimento della sua fondatezza da parte dell'amministrazione. Nel caso concreto, la restituzione non costituiva riconoscimento dell'illegittimità del ritiro, ma conseguiva alla cessazione delle ragioni di urgenza che ne avevano giustificato l'adozione. Il Collegio ha inoltre affermato che il ritiro cautelativo ha natura strumentale e preventiva e richiede presupposti meno intensi rispetto al divieto definitivo di detenzione delle armi: non occorre un abuso già accertato né una positiva e definitiva dimostrazione dell'inaffidabilità, essendo sufficiente l'esistenza di circostanze astrattamente sintomatiche di una possibile situazione di rischio, in attesa della verifica dei requisiti di affidabilità. La pendenza di un procedimento di ammonimento per atti persecutori poteva pertanto giustificare l'apertura del procedimento di divieto di detenzione e, nel suo ambito, il ritiro cautelativo. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
Consente il ritiro cautelativo delle armi nell'ambito della funzione preventiva di pubblica sicurezza, in presenza di circostanze sintomatiche di una possibile situazione di abuso, anche prima della definizione del procedimento principale sul divieto di detenzione.
art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009
ammonimento per atti persecutori
La pendenza del procedimento di ammonimento per atti persecutori è stata considerata una circostanza idonea, nelle more della relativa definizione, a giustificare l'avvio del procedimento sul divieto di detenzione delle armi e l'adozione del ritiro cautelativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ritiro cautelativo delle armi adottato nell'ambito del procedimento per il divieto di detenzione ha natura preventiva e strumentale, non sanzionatoria, e può essere disposto prima dell'accertamento definitivo dell'inaffidabilità del detentore.
- I presupposti del ritiro cautelativo sono meno intensi di quelli necessari per il divieto definitivo di detenzione: è sufficiente l'esistenza di circostanze anche soltanto astrattamente sintomatiche di una possibile possibilità di abuso, in attesa della verifica concreta dei requisiti di affidabilità.
- La pendenza di un procedimento amministrativo finalizzato all'ammonimento per atti persecutori può costituire, nelle more della sua definizione, una circostanza idonea a giustificare l'avvio del procedimento sul divieto di detenzione delle armi e l'adozione del ritiro cautelativo.
- La restituzione delle armi conseguente alla cessazione delle ragioni d'urgenza non implica il riconoscimento dell'illegittimità dell'atto cautelare e determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non la cessazione della materia del contendere, se l'amministrazione non ha pienamente soddisfatto la pretesa riconoscendone la fondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →