Sentenza n. 4292/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21/10/2025 emanato dall'Istituto Luzzatti di Venezia con cui è stata disposta la rettifica del punteggio della ricorrente all'interno della graduatoria ATA di terza fascia con riferimento al profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Venezia; - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21/10/2025 emanato dall'Istituto Luzzatti di Venezia con cui è stata disposta la non validità ai fini giuridici del servizio già prestato in qualità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico; - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2025 emanato dall'Istituto Luzzatti di Venezia con cui è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro in qualità di personale ATA profilo collaboratore scolastico; - del D.M. n. 89 del 21/05/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027 nella parte in cui prevede che il servizio pregresso possa essere prestato di fatto e non di diritto; - nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuti, che possano incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di rettifica del punteggio e di invalidazione del servizio pregresso nella graduatoria ATA di terza fascia, nonché risoluzione anticipata del contratto di lavoro; impugnazione anche del D.M. n. 89/2024 nella parte relativa alla valutazione del servizio pregresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui un istituto scolastico ha rettificato il punteggio assegnatole nella graduatoria ATA di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, ha dichiarato privo di validità giuridica il servizio già prestato e ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. È stato inoltre impugnato il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, nella parte in cui disciplina la rilevanza del servizio pregresso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 15, del decreto ministeriale. Dal contenuto sostanziale della domanda è emerso che la ricorrente mirava a ottenere la corretta collocazione nella graduatoria e l’attribuzione dei relativi punteggi, mediante applicazione della disciplina primaria e, ove necessario, disapplicazione della disposizione ministeriale ritenuta illegittima.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto tra le controversie dirette all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina in via autoritativa i criteri di formazione della graduatoria, devolute al giudice amministrativo, e quelle dirette all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento o alla corretta collocazione nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo, devolute al giudice ordinario. Nel caso concreto, il petitum sostanziale riguardava l’accertamento della posizione individuale della ricorrente e la corretta attribuzione dei punteggi in applicazione del D.M. n. 89/2024; inoltre, la disapplicazione del decreto ministeriale, ove necessaria, rientra nei poteri del giudice ordinario, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non ricorrenti nella fattispecie. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 15, D.M. n. 89/2024
La disposizione ministeriale è stata richiamata quale parametro della pretesa alla corretta attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA; la controversia non è stata qualificata come impugnazione autonoma della disciplina generale, ma come accertamento della posizione individuale mediante applicazione o disapplicazione della disposizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria.
art. 11 c.p.a.
Richiamato nel dispositivo quale fondamento della possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle graduatorie ATA, appartiene alla giurisdizione amministrativa la domanda diretta all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina autoritativamente i criteri di formazione della graduatoria, quando la rimozione di tale atto costituisce l'oggetto principale della domanda.
- Nelle controversie relative alle graduatorie ATA, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda sostanzialmente diretta all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento, alla corretta collocazione o all'attribuzione dei punteggi, anche quando ciò richieda la disapplicazione dell'atto amministrativo che ostacola tale risultato, salvo i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La qualificazione della giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: l'impugnazione formale di un atto generale non determina di per sé la giurisdizione amministrativa se l'interesse effettivamente perseguito è la tutela della posizione individuale nella graduatoria.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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