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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45882/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava il titolo cautelare emesso dal GIP per il reato previsto dall'art.12 d.lgs. n.286/1998, deducendo vizio del procedimento e della motivazione per nullità del titolo cautelare. La doglianza si fonda sull'omessa notifica in lingua ucraina del provvedimento: durante la convalida dell'arresto del 22/04/2024 risultò che Lobodenko non conosceva l'italiano; dopo circa 20 giorni, all'udienza di riesame, non era stata ancora effettuata la notifica dell'ordinanza tradotta, per cui la difesa sostiene che la mancata traduzione avrebbe dovuto determinare l'annullamento del titolo cautelare in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite (dec. Niecko, 26.10.2023 dep.2024 / sent. n.15069/2024) secondo cui la mancata conoscenza della lingua italiana, emergente in sede di convalida, non determina automaticamente la nullità del provvedimento cautelare emesso in prossimità della privazione della libertà; l'autorità procedente è tenuta a disporre la traduzione dell'ordinanza in un "congruo termine". L'omessa traduzione oltre detto termine produce un vizio (nullità a regime intermedio) la cui valutazione sui tempi e sulle circostanze è rimessa al giudice di merito. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto congruo il termine intercorso (circa 17 giorni) e ha considerato rilevante il fatto che la traduzione era stata disposta contestualmente all'emissione del titolo; pertanto non si è verificata la nullità invocata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.12 d.lgs. n.286/1998

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie contestata (illecito in materia di immigrazione). La sentenza si concentra però sugli aspetti procedurali relativi alla traduzione del provvedimento cautelare, non sull'interpretazione del reato.

  • art.309 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la composizione del Tribunale che ha confermato il provvedimento cautelare (organo chiamato a decidere sulle misure cautelari).

  • Cass. SS.UU., decisione "Niecko" 26.10.2023, depositata 2024 (sent. n.15069/2024)

    Principio chiave: l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare, se non effettuata entro un "congruo termine", determina un vizio (nullità a regime intermedio) e non necessariamente un'automatica nullità ex tunc. L'individuazione della "congruità" del termine è questione di fatto riservata al giudice di merito e dipende dalle circostanze concrete (complessità, numero di soggetti, emergenze processuali).

  • art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive adempimenti amministrativi a carico della cancelleria in seguito alla pronuncia; la sentenza ordina gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata traduzione immediata di un provvedimento cautelare non comporta automaticamente la nullità del titolo: occorre valutare se la traduzione sia stata disposta e se sia stata eseguita entro un "congruo termine" valutabile in relazione alle circostanze concrete.
  • La valutazione della "ragionevolezza" del termine per la traduzione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Se il GIP ha disposto la traduzione contestualmente all'emissione del provvedimento, ciò pesa favorevolmente sulla legittimità del titolo anche se la notifica effettiva avviene dopo alcuni giorni, a condizione che il ritardo non appaia ingiustificato rispetto alle esigenze processuali.
  • La mancata conoscenza della lingua italiana emersa in fase di convalida impone al giudice di adottare cautele procedurali (disporre la traduzione e consentire l'esercizio di rimedi, come il riesame personale una volta ricevuta la notifica tradotta), ma non comporta di per sé l'annullamento automatico dell'atto emesso nelle strette tempistiche dell'arresto.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare che la traduzione è stata disposta tempestivamente e fornire motivazione sulle ragioni di eventuali ritardi (es. complessità, reperimento del traduttore, numero di soggetti), poiché tali elementi decidono la valutazione di "congruità".

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