Sentenza del 03/11/2017 n. 2358 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'intimazione di pagamento emessa per debiti tributari della s.n.c., dei quali era stata ritenuta obbligata solidale in quanto socia negli anni d'imposta 2000-2004. Deduceva, in particolare, la violazione del diritto di difesa, poiché aveva cessato di essere socia il 25 giugno 2004, non aveva ricevuto gli avvisi di accertamento né le cartelle notificate alla società, ormai estinta, e non aveva avuto un tempo e una documentazione concretamente sufficienti per contestare la pretesa. In subordine eccepiva la prescrizione quinquennale degli interessi, la decadenza dalla notifica di una cartella e la non debenza delle somme.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale e annullato l'intimazione di pagamento. Ha ritenuto prevalente la violazione sostanziale del diritto di difesa: in presenza dell'elevato importo, del decorso di 12-16 anni dai periodi d'imposta, del recesso della socia da circa 12 anni e dell'estinzione della società, la mera possibilità formale di impugnare gli atti presupposti non garantiva una difesa effettiva. L'amministrazione avrebbe dovuto comunicare alla coobbligata gli atti a monte, in applicazione dei principi di effettiva conoscenza, collaborazione e buona fede. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti e l'appello incidentale dell'Agenzia è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 24 della Costituzione
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
Il diritto di difesa deve essere concreto ed effettivo, non soltanto formalmente garantito dalla possibilità astratta di impugnare l'atto ricevuto.
Articoli 2290, 2291 e 2292 del codice civile
Riguardano la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, anche dopo il recesso nei limiti previsti dalla legge. La sentenza ne coordina l'applicazione con la tutela costituzionale del diritto di difesa.
Articolo 1306 del codice civile
Il condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio concluso nei confronti di altro coobbligato conserva la posizione di terzo rispetto al giudicato e deve poter esercitare autonomamente le proprie difese.
Articoli 6 e 10 della Legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
L'amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente e deve agire secondo collaborazione e buona fede. In situazioni eccezionali tali principi possono imporre la comunicazione degli atti presupposti anche al coobbligato solidale.
Articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
Consente di contestare, insieme all'atto notificato, anche gli atti presupposti non notificati o notificati irregolarmente; tuttavia, secondo la sentenza, tale rimedio deve essere concretamente praticabile e non soltanto teorico.
Articolo 2948 del codice civile
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi, ma la questione è rimasta assorbita dall'annullamento dell'intimazione.
Articolo 25 del D.P.R. 602/1973
È stato richiamato per contestare la decadenza dalla notifica di una cartella; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Articolo 1, comma 258, della Legge 228/2012
È stato invocato per contestare la debenza delle somme, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del socio per debiti tributari della società non elimina il suo autonomo diritto di difendersi dalla pretesa.
- La possibilità formale di impugnare un'intimazione insieme agli atti presupposti può non essere sufficiente quando il contribuente non ha ricevuto tali atti e, per il decorso del tempo o l'estinzione della società, non può recuperarli né accedere alla contabilità.
- In presenza di importi elevati, lunghi intervalli temporali, cessazione da molti anni del rapporto sociale ed estinzione della società, l'amministrazione deve adottare cautele ulteriori per garantire una conoscenza effettiva della pretesa.
- I principi di collaborazione e buona fede possono imporre la comunicazione degli atti di accertamento e delle cartelle anche al coobbligato solidale, pur quando tale comunicazione non sia normalmente prevista in via generale.
- La tutela del diritto di difesa va valutata in concreto: se il contribuente non può materialmente verificare o contestare il debito entro i termini processuali, l'atto successivo della riscossione può essere annullato.
- La decisione aderisce a un orientamento garantista, ma riguarda una situazione definita particolarmente atipica; non stabilisce che ogni coobbligato debba sempre ricevere tutti gli atti notificati al debitore principale.
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