Ordinanza n. 379/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico e, per l’effetto, provvedimento del Questore di Catanzaro recante divieto triennale di accesso a locali pubblici e di stazionamento nelle immediate vicinanze, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto prefettizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto il 6 febbraio 2026 avverso il provvedimento questorile notificato il 20 gennaio 2026. Il provvedimento imponeva per tre anni il divieto di accedere ai locali pubblici o esercizi analoghi ubicati nelle immediate vicinanze del luogo di commissione del reato, nonché di stazionare nelle vicinanze degli stessi e di altri esercizi e locali pubblici siti nel territorio indicato. Nell’istanza cautelare il ricorrente ha rappresentato sopravvenute esigenze lavorative, chiedendo che fossero valutate autorizzazioni in deroga, non contemplate dal provvedimento originario. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e operando nei limiti della cognizione sommaria cautelare, ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione integrale del divieto, ma nella forma del remand. Ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento gravato, valutando la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga per esigenze lavorative alla luce delle sopravvenienze rappresentate dal ricorrente. Il riesame deve concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; il giudice ha adottato una misura di remand con riesame amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte istante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza mediante remand, ordinando all’amministrazione il riesame dell’atto impugnato entro un termine determinato, senza disporne necessariamente la sospensione integrale.
- Quando, dopo l’adozione di una misura amministrativa limitativa, il destinatario rappresenta sopravvenute esigenze lavorative potenzialmente incompatibili con il divieto, l’amministrazione deve valutarne specificamente la rilevanza e la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga, se compatibili con la disciplina applicabile e con le finalità della misura.
- Il riesame cautelare deve considerare le sopravvenienze dedotte dalla parte e concludersi entro il termine fissato dal giudice, ferma restando la decisione definitiva riservata alla fase di merito.
Come è indicizzato
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