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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19388/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (5-14 dicembre 2018) e agli arresti domiciliari (14 dicembre 2018 - 26 marzo 2021), per complessivi 842 giorni, eseguita in seguito a mandato di arresto europeo per gravi indizi di reità in relazione agli artt. 110, 512-bis cod. pen., aggravato dagli artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen. Lo Strangio era poi stato assolto con sentenza del 26 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo, sostenendo che i suoi contatti e rapporti erano esclusivamente finalizzati all'acquisto dell'esercizio commerciale presso cui lavorava e non collegati ad attività criminose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il giudice di legittimità ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva evidenziato elementi fattuali non esclusi dall'assoluzione (rapporti ambigui dello Strangio con esponenti della famiglia Romeo alias "Stacchi", la partecipazione all'operazione di acquisto della gelateria con versamento di 5.000 euro da parte del padre, e le reiterate interazioni con soggetti ritenuti attivi nel traffico di stupefacenti) idonei a integrare una colpa grave ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Di conseguenza è stato escluso il diritto all'equa riparazione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    La Corte interpreta l'art. 314 nel senso che la colpa grave o il dolo del detenuto, se valutati come causa dell'adozione o del mantenimento della misura cautelare, escludono il diritto all'indennizzo. La colpa grave comprende condotte di macroscopica negligenza o condotte che, pur non volendo il risultato, prevedibilmente determinano l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione: la Cassazione valuta la legittimità e la logicità della motivazione, senza investire il merito.

  • art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiamo formale che rende applicabile il limite di cognizione di cui all'art. 646, comma 3, anche nei giudizi di riparazione, limitando la revisione della Cassazione alla legittimità e congruità della motivazione.

  • artt. 110, 512-bis cod. pen.; artt. 416-bis.1 e 61-bis cod. pen.

    Norme penali richiamate per descrivere i delitti per i quali erano stati contestati gravi indizi all'epoca dell'arresto (concorso nei reati, 512-bis e aggravanti/particolari fattispecie relative alla criminalità organizzata e recidiva/rilevanza della condotta). Qui servono a contestualizzare le ragioni della misura cautelare originaria.

Massime di principio

  • Nei giudizi di riparazione per ingiusta detenzione la Cassazione verifica solo la legittimità e la logicità della motivazione del giudice della riparazione, non rientrando nel merito dei fatti già valutati.
  • Il diritto all'indennizzo ex art. 314 è escluso quando il detenuto abbia concorso, con dolo o con colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare: la colpa grave comprende condotte di macroscopica negligenza o comportamenti che prevedibilmente provocano l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Nel valutare la sussistenza di colpa grave il giudice deve considerare la condotta del soggetto sia anteriormente sia durante la pendenza della misura, e valutare gli elementi conosciuti dall'autorità al momento dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare.
  • La semplice assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se permangono fatti o comportamenti non contraddetti che giustificano, ex ante, la misura cautelare; occorre che il richiedente non abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla restrizione della libertà.
  • Rapporti ambigui o frequenti con soggetti ritenuti legati a organizzazioni criminali e partecipazioni a operazioni economiche sospette possono integrare elementi idonei a costituire colpa grave ostativa all'indennizzo, se tali circostanze erano conoscibili e rilevanti per l'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura.

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