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Sentenza

Sentenza n. 4289/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 479/2024, depositata e resa pubblica in data 5 luglio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 9/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 19 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 20 marzo 2026. E, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, (per) nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.

Giustizia amministrativa202602272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 479/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 479/2024, pubblicata il 5 luglio 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e condannato il Ministero a rendere disponibile il beneficio per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese del giudizio ordinario. A seguito della notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 19 febbraio 2025 presso la sede reale del Ministero secondo l'accertamento del TAR, l'amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, che il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato il 18 giugno 2026 e che è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo la Carta docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione se anteriore. Per il perdurare dell'inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, ai capitoli specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è previsto un compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 9/2024, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato, e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari e di predisporre l'intervento sostitutivo in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Per agire in esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione, il creditore deve attendere il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, può domandare l'attuazione coattiva del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    Se i fondi dell'amministrazione debitrice sono incapienti, il commissario ad acta può procedere all'esecuzione facendo ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il riconoscimento di un beneficio economico può essere accolta quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l'esecuzione decorrente dalla richiesta della parte interessata.
  • Per dare esecuzione al giudicato, il commissario ad acta può avvalersi, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, dei capitoli di bilancio specificamente destinati e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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