Cassazione Penale, Sentenza n. 28548/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Racano Antonio: impugna la condanna per riciclaggio sostenendo di aver agito in buona fede e di essere stato "inconsapevole strumento" del correo Nava Roberto riguardo alla bonifica di euro 353.993,00 e all'acquisto dell'immobile; contesta inoltre l'applicazione della recidiva, ritenendola ingiustificata per i precedenti remoti e per l'estinzione di altri precedenti. Migliore Michele: impugna le condanne per associazione per delinquere e truffa aggravata (art. 640-bis) chiedendo che non si configuri il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche perché i finanziamenti sarebbero stati erogati da una banca (Banca Intesa) e non da soggetti pubblici; deduce inoltre assenza del dolo e dell'"affectio societatis" rispetto all'associazione, sostenendo di avere svolto solo compiti tecnici dietro indicazioni altrui e di aver ricevuto pagamenti modesti per singole operazioni; contesta infine l'applicazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Migliore Michele (ritenuto infondato) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Racano Antonio (per motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici). Sono state confermate in sostanza le statuizioni della Corte d'appello di Torino: condanna di Racano per il reato di riciclaggio relativo alla ricezione e impiego di somme di provenienza illecita; condanna di Migliore per associazione per delinquere e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 13). Per Racano: condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Migliore: condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Applicata alla fattispecie di finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica: la Corte ha ritenuto che la concessione del finanziamento, assistita dalla garanzia pubblica del Fondo PMI, rientri nelle "erogazioni pubbliche" e dunque possa integrare il delitto previsto dall'art. 640-bis quando ottenuta con autodichiarazioni mendaci
art. 316-ter cod. pen.
erogazioni pubbliche "comunque denominate"
La Corte ha richiamato il concetto secondo cui rientrano tra le erogazioni pubbliche anche i finanziamenti bancari garantiti dal Fondo pubblico (decreto liquidità), in quanto la garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del Fondo equivalente a una prestazione pubblica
d.l. 8 aprile 2020 n. 23 ("decreto liquidità"), art. 13 lett. m)
Il meccanismo di garanzia disciplinato dal decreto è stato considerato idoneo a determinare una posizione di rischio e un vincolo obbligatorio del soggetto pubblico (Fondo), con conseguente rilevanza ai fini della fattispecie di truffa aggravata per erogazioni pubbliche
art. 69, quarto comma, cod. pen.
impossibilità di bilanciamento tra circostanze eterogenee in presenza di recidiva reiterata e specifica
La Corte ha richiamato il principio per cui la natura reiterata e specifica della recidiva può precludere il prevalere delle attenuanti nel giudizio di determinazione della pena, impedendo il bilanciamento favorevole all'imputato
Massime di principio
- La percezione e l'impiego di somme ingenti su conti apparentemente scollegati dal beneficiario, il trasferimento immediato degli acquisti a soggetti terzi e l'assenza di spiegazioni credibili costituiscono forti indizi della consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo del riciclaggio).
- Un finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica (es. Fondo PMI) può essere qualificato come "erogazione pubblica" ai fini dell'art. 640-bis se è stato ottenuto con dichiarazioni mendaci, perché la garanzia pubblica crea un obbligo e un rischio economico a carico dello Stato/Ente pubblico.
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione per delinquere non è necessario che ogni partecipante abbia partecipato a tutte le condotte: la prova può emergere dal contributo continuativo e consapevole a un programma criminoso (es. predisposizione di bilanci falsi, cambio di prestanome, rapporti continuativi con i correi).
- In sede di cassazione i motivi generici o che non affrontano specificamente la motivazione di merito (evidence) sono spesso inammissibili o destinati al rigetto: è necessario confrontarsi puntualmente con il compendio motivazionale della sentenza impugnata.
- La dichiarazione di recidiva richiede motivazione specifica: se la recidiva è ritenuta reiterata e specifica, il giudice può escludere il bilanciamento favorevole con le attenuanti e ciò rende più difficile ottenere una riduzione della pena.
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