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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28548/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Racano Antonio: impugna la condanna per riciclaggio sostenendo di aver agito in buona fede e di essere stato "inconsapevole strumento" del correo Nava Roberto riguardo alla bonifica di euro 353.993,00 e all'acquisto dell'immobile; contesta inoltre l'applicazione della recidiva, ritenendola ingiustificata per i precedenti remoti e per l'estinzione di altri precedenti. Migliore Michele: impugna le condanne per associazione per delinquere e truffa aggravata (art. 640-bis) chiedendo che non si configuri il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche perché i finanziamenti sarebbero stati erogati da una banca (Banca Intesa) e non da soggetti pubblici; deduce inoltre assenza del dolo e dell'"affectio societatis" rispetto all'associazione, sostenendo di avere svolto solo compiti tecnici dietro indicazioni altrui e di aver ricevuto pagamenti modesti per singole operazioni; contesta infine l'applicazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Migliore Michele (ritenuto infondato) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Racano Antonio (per motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici). Sono state confermate in sostanza le statuizioni della Corte d'appello di Torino: condanna di Racano per il reato di riciclaggio relativo alla ricezione e impiego di somme di provenienza illecita; condanna di Migliore per associazione per delinquere e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 13). Per Racano: condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Migliore: condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

    Applicata alla fattispecie di finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica: la Corte ha ritenuto che la concessione del finanziamento, assistita dalla garanzia pubblica del Fondo PMI, rientri nelle "erogazioni pubbliche" e dunque possa integrare il delitto previsto dall'art. 640-bis quando ottenuta con autodichiarazioni mendaci

  • art. 316-ter cod. pen.

    erogazioni pubbliche "comunque denominate"

    La Corte ha richiamato il concetto secondo cui rientrano tra le erogazioni pubbliche anche i finanziamenti bancari garantiti dal Fondo pubblico (decreto liquidità), in quanto la garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del Fondo equivalente a una prestazione pubblica

  • d.l. 8 aprile 2020 n. 23 ("decreto liquidità"), art. 13 lett. m)

    Il meccanismo di garanzia disciplinato dal decreto è stato considerato idoneo a determinare una posizione di rischio e un vincolo obbligatorio del soggetto pubblico (Fondo), con conseguente rilevanza ai fini della fattispecie di truffa aggravata per erogazioni pubbliche

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    impossibilità di bilanciamento tra circostanze eterogenee in presenza di recidiva reiterata e specifica

    La Corte ha richiamato il principio per cui la natura reiterata e specifica della recidiva può precludere il prevalere delle attenuanti nel giudizio di determinazione della pena, impedendo il bilanciamento favorevole all'imputato

Massime di principio

  • La percezione e l'impiego di somme ingenti su conti apparentemente scollegati dal beneficiario, il trasferimento immediato degli acquisti a soggetti terzi e l'assenza di spiegazioni credibili costituiscono forti indizi della consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo del riciclaggio).
  • Un finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica (es. Fondo PMI) può essere qualificato come "erogazione pubblica" ai fini dell'art. 640-bis se è stato ottenuto con dichiarazioni mendaci, perché la garanzia pubblica crea un obbligo e un rischio economico a carico dello Stato/Ente pubblico.
  • Per configurare la partecipazione ad un'associazione per delinquere non è necessario che ogni partecipante abbia partecipato a tutte le condotte: la prova può emergere dal contributo continuativo e consapevole a un programma criminoso (es. predisposizione di bilanci falsi, cambio di prestanome, rapporti continuativi con i correi).
  • In sede di cassazione i motivi generici o che non affrontano specificamente la motivazione di merito (evidence) sono spesso inammissibili o destinati al rigetto: è necessario confrontarsi puntualmente con il compendio motivazionale della sentenza impugnata.
  • La dichiarazione di recidiva richiede motivazione specifica: se la recidiva è ritenuta reiterata e specifica, il giudice può escludere il bilanciamento favorevole con le attenuanti e ciò rende più difficile ottenere una riduzione della pena.

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