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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 7/10/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90) e concorso in più episodi di coltivazione e cessione di stupefacenti. Il ricorrente ha sollevato sei censure principali: 1) illegittimità e inutilizzabilità delle captazioni e delle informazioni assunte per mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e per la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022; 2) carenze formali dei verbali di intercettazione (mancanza verbali inizio/fine e relativa remotizzazione); 3) insufficienza indiziaria sullassociazione e criticità nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Capuano, nonche problemi di identificazione delle utenze attribuite a PANICO; 4) apoditticità della motivazione circa gli elementi costitutivi dellassociazione; 5) mancanza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari attuali, anche alla luce di inserimento sociale e lavorativo sopravvenuti; 6) mancata considerazione della possibilita di misure alternative quali arresti domiciliari con controlli elettronici e divieti di comunicazione.

La decisione

Il ricorso alla Corte e stato dichiarato inammissibile per rinuncia presentata dal difensore Avv. Angela Porcelli il 18 aprile 2024 alle ore 20:46, con i poteri di procuratore speciale del ricorrente. Il giudice ha rilevato che la rinuncia non era dovuta alla sopravvenuta perdita di efficacia del titolo cautelare (il ricorrente era stato posto agli arresti domiciliari in data 21/02/2024), ma rappresentava una scelta processuale. Per l'inammissibilita e stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00, tenuto conto del ritardo della rinuncia e dell'onere di studio per la Corte.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (TU Stupefacenti)

    Norma contestata come titolo di reato principale (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Nel procedimento e la fattispecie oggetto di valutazione indiziaria da parte del GIP e del Tribunale del riesame.

  • artt. 110 cod. pen. e art. 73 TU Stup.

    Norme richiamate per i reati di concorso in coltivazione e cessione di stupefacenti; utilizzate come specificazione dei cosiddetti reati fine dell'associazione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare che l'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati e avvenuta tardivamente rispetto alle intercettazioni; la questione riguarda la possibilita di utilizzare captazioni effettuate prima dell'iscrizione.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai profili di utilizzabilita delle intercettazioni e alle garanzie procedurali; la difesa l'ha invocata per censurare la validita delle acquisizioni investigative.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Articolo invocato nella censura dei motivi di impugnazione (vizi di motivazione e travisamento della prova).

  • art. 268 cod. proc. pen. comma 1

    Richiamato dalla difesa per criticare la regolarita formale delle intercettazioni e dei relativi verbali di registrazione e ascolto.

  • art. 273 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di persone che collaborano con la giustizia e alla necessaria verifica dell'affidabilita soggettiva e dell'attendibilita oggettiva delle dichiarazioni testimoniali e del collaboratore.

  • L. n. 82/1991

    Normativa sulla collaborazione con la giustizia citata dalla difesa per contestare la qualificazione di Capuano come collaboratore di giustizia in assenza dei requisiti della legge speciale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine all'obbligo di motivazione circa le esigenze cautelari che giustificano la misura custodiale.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa con riguardo alla necessità che il giudice spieghi perche non siano idonee misure cautelari meno gravose come gli arresti domiciliari con controlli elettronici.

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 88-bis richiamato nella motivazione)

    Riferimento alla modifica normativa sulla materia delle intercettazioni e alla normativa transitoria: la difesa ha invocato la rilevanza costituzionale e applicativa della novita, mentre l'ordinanza impugnata ne ha fatto menzione negando efficacia tale da invalidare le acquisizioni.

  • legge n. 132/2021

    Richiamata nel contesto della discussione sul carattere transitorio o meno delle modifiche legislative e sul principio tempus regit actum evocato dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per prevedere l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al gravame, se validamente effettuata dal difensore con i relativi poteri, determina l'inammissibilita del ricorso anche se permangono questioni sostanziali aperte; il giudice puo comunque sanzionare la rinuncia tardiva con condanna alle spese e con una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando si contestano captazioni e intercettazioni e necessario verificare sia la regolarita formale (verbali di inizio/fine, remotizzazione, iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p.) sia la conformita alla normativa sovraordinata e alle eventuali novita legislative; tali questioni vanno sollevate tempestivamente e documentate.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o chiamanti in correita devono essere valutate rispetto all'affidabilita soggettiva e all'esistenza di riscontri oggettivi esterni; la qualifica di 'collaboratore' richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla legge speciale per avere valore indiziario rafforzato.
  • Per mantenere una misura cautelare nel tempo occorre una motivazione aggiornata e specifica sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione): fatti risalenti senza concreti elementi attuali non giustificano automaticamente la persistenza della custodia in carcere.
  • Prima di escludere misure alternative meno gravose il giudice deve valutare e motivare perche tali misure non siano idonee a soddisfare le esigenze cautelari, indicando le misure tecniche e limitazioni concrete proposte e perche queste non sarebbero efficaci.

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