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Sentenza

Sentenza n. 13886/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo che definiva, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, i tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 e la quota di compartecipazione delle aziende private al ripiano del superamento del tetto, secondo il meccanismo del cosiddetto payback. Sono stati dedotti vizi derivanti sia dall’illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo sia da illegittimità proprie degli atti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio sono sopravvenuti l’art. 8 del d.l. 34/2023, che consentiva alle imprese di estinguere l’obbligazione mediante il versamento del 48 per cento dell’importo dovuto, e l’art. 7 del d.l. 95/2025, che ha ulteriormente ridotto al 25 per cento la quota dovuta, subordinatamente al tempestivo versamento. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 48 per cento prevista dal d.l. 34/2023.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni di tempestivo versamento previste dalla normativa sopravvenuta. Tuttavia, la richiesta della ricorrente è stata interpretata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione dopo il pagamento della quota ridotta. Previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa per i dispositivi medici e della compartecipazione delle imprese fornitrici al ripiano del superamento dei tetti.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    Prevede una modalità agevolata di estinzione dell’obbligazione di payback mediante il versamento della quota ridotta e stabilisce che tale versamento precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Gli obblighi [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Riduce ulteriormente, a determinate condizioni temporali, la quota necessaria per assolvere gli obblighi di payback e prevede la cessazione dei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di dare previamente avviso alle parti quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio; il TAR ha applicato tale garanzia prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista dalla normativa speciale sul payback dei dispositivi medici richiede la produzione in giudizio delle attestazioni amministrative di tempestivo versamento previste dalla legge; in mancanza, non può essere pronunciata sulla sola base della dichiarazione della parte privata.
  • La richiesta della parte ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, accompagnata dalla dichiarazione di avere effettuato il pagamento agevolato previsto dalla normativa sopravvenuta, può comunque essere valutata quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e condurre all’improcedibilità del ricorso.
  • Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base di una questione non previamente discussa, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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