Cassazione Penale, Sentenza n. 12672/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo all'aereogeneratore denominato ORNO1. Il motivo del ricorso è che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la condotta del resistente come mero illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/1995 (superamento dei limiti di emissione), mentre i fatti — marcato e protratto superamento dei limiti diurni e notturni, livello di rumore differenziale elevato (es. 19,3 dB diurno, 3 dB notturno indicati nel provvedimento), diffusione e forte impatto sulla comunità residente con molestie intense e rischio di danni psicofisici — avrebbero dovuto integrare la contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, turbare la pubblica quiete).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame ha erroneamente considerato come "mero superamento dei limiti" una situazione caratterizzata da marcato e persistente superamento e da significativa propagazione del rumore verso la comunità, che avrebbero dovuto essere qualificate ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen. comma 1
Si applica quando un'attività o mestiere viene svolto eccedendo le normali modalità, con condotta idonea a turbare la pubblica quiete; rilevante anche quando il disturbo è intenso, continuativo e diffuso nella comunità.
art. 659 cod. pen. comma 2
Si applica quando vi è violazione di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio dell'attività, diverse dai valori limite di emissione sonora.
legge 26 ottobre 1995, n. 447 art. 10 comma 2
Il semplice e isolato superamento dei limiti di emissione del rumore, misurato secondo i criteri della legge quadro, configura di regola un illecito amministrativo e non il reato previsto dall'art. 659 c.p.
D.P.C.M. 14/11/1997 art. 4
Fissa i valori limite del rumore e il criterio del livello di rumore differenziale utilizzato come parametro di riferimento; tali valori servono da confronto ma il loro mero superamento non esclude di per sé la rilevanza penale se accompagnato da altri elementi.
codice di procedura penale art. 324 comma 5
Regola la competenza e dispone il rinvio per nuovo giudizio alla competente autorità giudiziaria a seguito di annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Se vi è solo il mero superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla legge 447/1995, la fattispecie è normalmente di natura amministrativa (art. 10, comma 2 L. 447/1995).
- Se l'attività viola specifiche prescrizioni o disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività (diverse dai limiti di emissione), può configurarsi il reato previsto dall'art. 659, comma 2, c.p.
- Se l'attività è svolta eccedendo le normali modalità e pone in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete — caratterizzata da intensità, continuità, ampia propagazione e impatto sulla collettività (anche rischio di danni psicofisici) — occorre qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p.
- Il giudice deve valutare complessivamente non solo i parametri numerici di emissione ma anche l'entità, la persistenza e la diffusione dell'impatto sulla comunità; la sola conformità o meno ai limiti non esaurisce la valutazione sulla rilevanza penale.
- In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica della condotta il ricorso in Cassazione può condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo esame; pertanto è importante che le parti producano misurazioni, certificazioni e dati sul contesto e sulle autorizzazioni per consentire corretta qualificazione.
- Per la difesa: documentare tempi, modalità e causa delle emissioni, confrontare le misurazioni con i limiti normativi e le prescrizioni autorizzative, e dimostrare l'assenza di protratta propagazione o di impatto rilevante sulla collettività può prevenire la ricaduta in responsabilità penale.
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