Cassazione Penale, Sentenza n. 21956/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che, accogliendo l'appello dell'indagato, aveva annullato l'ordinanza del GIP di Modena che aveva rifiutato la revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi per 12 mesi. Il PM ha sostenuto che, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza (partecipazione a un'associazione criminale dedita a bancarotta fraudolenta, ruolo apicale in Sipa Management fino al fallimento del 17/12/2020, amministrazione di CB Servizi s.r.l. utilizzata per trasferimenti illeciti), della durata e della modalità delle condotte e della personalità dell'indagato, sussisteva un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato giustificante la misura cautelare. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e ha sostenuto l'insussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando l'assenza di precedenti, lo stato di inoccupazione e la mancanza di elementi concreti di rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto insufficiente e generica la motivazione del Tribunale della Libertà che aveva escluso il pericolo di reiterazione sulla base del tempo trascorso e della presunta cessazione dei rapporti con i coindagati. La Corte ha richiamato l'interpretazione dell'ultimo periodo della lett. c) dell'art. 274 c.p.p. (come modificato dalla legge n.47/2015): non è possibile dedurre il pericolo di reiterazione dal solo titolo di reato astratto, ma è obbligatoria una valutazione delle concrete modalità del fatto, della personalità e del contesto. Alla luce degli indizi non contestati circa il ruolo duraturo e operativo dell'indagato nell'associazione e nelle società coinvolte, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bologna affinché motivi in concreto sulla sussistenza delle esigenze cautelari e, se positive, indichi quale misura applicare.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
La Corte ribadisce che l'ultimo periodo della lett. c) impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dal solo titolo di reato. Occorre valutare la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, le modalità, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale per una valutazione prognostica del rischio di reiterazione
legge n.47/2015 (modifica art. 274 c.p.p.)
La modifica normativa è richiamata per sottolineare il divieto di basare le esigenze cautelari sul mero titolo di reato e l'esigenza di una motivazione concreta e specifica
artt. 110, 236 co.2 lett. i) in relazione all'art. 216 co.1 n.1 R.D. 267/42; artt. 56, 110, 648-bis c.p.
Norme penali citate relative ai reati contestati nell'ordinanza e utilizzate nel ricostruzione dei fatti per valutare la gravità e la natura delle condotte oggetto d'indagine
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione non può essere desunto solo dalla gravità astratta del reato: il giudice deve valutare le modalità concrete della condotta, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale
- Ruoli apicali e partecipazione duratura a un'associazione dedita a reati economico-finanziari possono costituire elementi rilevanti a favore dell'esistenza di esigenze cautelari
- Se il giudice di merito omette o dà motivazioni generiche sulle esigenze cautelari, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione per carenza motivazionale
- Anche quando i fatti sono datati, il giudice deve fare una valutazione prognostica: l'anzianità dei fatti non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione, ma richiede una motivazione più approfondita
- Il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile quando censura violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è il mezzo per una mera rivalutazione dei fatti senza questioni di diritto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →