Cassazione Penale, Sentenza n. 31219/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione successiva ad assoluzione irrevocabile (sentenza di proscioglimento della Corte d'assise di Roma del 24.09.2019, irrevocabile 01.06.2020). La Corte d'appello di Roma aveva negato l'indennizzo ritenendo che, nonostante l'assoluzione, elementi probatori esterni (in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Dociu ritenute processualmente attendibili) dimostravano la contiguità del ricorrente con il clan Spada e la sua attività quale spacciatore abituale; inoltre il comportamento processuale del ricorrente (reticenza e dichiarazioni mendaci/contraddittorie) aveva contribuito a mantenere e rafforzare il quadro indiziario che giustificò la misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte (Cassazione) ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p., comma 1), il giudice compie una valutazione autonoma rispetto al giudizio di responsabilità e può escludere l'indennizzo se l'interessato ha contribuito con colpa grave (anche sinergica) alla formazione o alla protrazione del quadro indiziario che ha portato alla misura cautelare. Nel caso specifico la contiguità con esponenti del clan Spada, la qualificazione da parte del collaboratore come "spacciatore abituale", la conferma di attività di spaccio nei locali riconducibili al clan e la condotta processuale del ricorrente (reticenza/menzogna che ha privato gli inquirenti di elementi chiarificatori) sono state ritenute idonee a integrare una colpa grave ostativa all'indennizzo. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; il fatto che l'imputazione originaria fosse collegata a tale fattispecie ha influito sulla gravità del quadro indiziario e sulla valutazione della contiguità del ricorrente con l'associazione.
art. 43 c.p.
Riferimento alla nozione di colpa (cfr. colpa grave): la Corte ha valutato se la condotta del ricorrente, pur non diretta a determinare la detenzione, abbia prodotto per macroscopica negligenza o reticenza una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
art. 314 c.p.p., comma 1
Norma sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la decisione interpreta ed applica la previsione escludendo l'indennizzo quando sussiste una condotta colposa significativa del richiedente che abbia contribuito alla misura cautelare.
art. 2056 c.c.
Citato in dottrina/giurisprudenza come principio di autoresponsabilità: la nozione è richiamata per giustificare l'esclusione dell'indennizzo quando la condotta del soggetto ha concretamente contribuito all'evento dannoso.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se l'interessato abbia contribuito con colpa grave alla misura cautelare.
- La contiguità con soggetti appartenenti ad associazioni criminali e l'emersione, anche attraverso dichiarazioni di collaboratori, di un ruolo attivo o di frequenti rapporti criminali possono costituire motivo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.
- Comportamenti processuali dell'indagato (reticenza, mendacio, rifiuto di fornire elementi esclusivi in suo favore) possono essere valutati come contributo causale alla detenzione e portare all'esclusione del ristoro.
- Il giudizio ex ante sul materiale probatorio disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare è rilevante: se all'epoca sussisteva un quadro indiziario rafforzato da legami con la criminalità organizzata, ciò può giustificare il diniego dell'indennizzo anche dopo un successivo proscioglimento.
- In situazioni simili è importante che l'interessato fornisca tempestivamente elementi concreti e documentati che possano confutare il quadro indiziario (alibi, prove documentali, testimonianze) e contestare l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori per ridurre il rischio di essere ritenuto responsabile per colpa sinergica.
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