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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18449/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria notificatagli dall'agente della riscossione, deducendo che essa traeva origine da cartelle relative a crediti IRPEF degli anni 2001-2003 e a contributi INPS. Ha sostenuto, in primo luogo, che un precedente giudizio davanti al giudice del lavoro avrebbe già dichiarato nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e illegittime le cartelle poste a fondamento del titolo; in secondo luogo, che le cartelle tributarie non sarebbero state notificate validamente, poiché consegnate a persona qualificatasi come portiere senza l'invio della raccomandata informativa; in terzo luogo, che, dovendosi considerare le cartelle come mai notificate, i crediti sarebbero comunque prescritti per il tempo trascorso tra la loro insorgenza e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria; infine, che le cartelle sarebbero state comunque notificate oltre i termini decadenziali di cui all'art. 25 d.P.R. 600/1973 e che l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta oltre il termine di cui all'art. 17 d.P.R. 602/1973 vigente ratione temporis. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi, formalmente qualificati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'affermazione secondo cui il giudice del lavoro avrebbe annullato integralmente la comunicazione di iscrizione ipotecaria e le cartelle, perché si tratta di un assunto non dimostrato e comunque contrastante con quanto riferito dalla CTR, che aveva limitato l'annullamento alle sole poste previdenziali. Ha poi respinto la censura sulla notifica delle cartelle, affermando che, quando la cartella è notificata direttamente a mezzo posta dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, non è necessaria alcuna ulteriore raccomandata informativa. È stata inoltre disattesa la doglianza sulla prescrizione, poiché fondata sull'erroneo presupposto della mancata notifica e comunque non considerativa degli ulteriori atti interruttivi accertati dalla CTR. Infine, sono state dichiarate inammissibili, perché nuove, le censure relative alla tardività della notifica rispetto ai termini decadenziali di cui agli artt. 25 d.P.R. 600/1973 e 17 d.P.R. 602/1973, non risultando dedotto in che modo tali questioni fossero state già poste nei gradi di merito. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti ai tassativi vizi tipizzati dalla norma; non è ammissibile formulare un mero assunto non dimostrato come se fosse una censura autonoma.

  • art. 139 c.p.c.

    La disciplina della notifica richiamata dal ricorrente è stata ritenuta non pertinente quando la cartella sia stata spedita direttamente per posta dall'agente della riscossione.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La notifica della cartella di pagamento eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede una successiva raccomandata informativa.

  • art. 25 d.P.R. 600/1973

    Le censure di tardività rispetto al termine decadenziale sono state dichiarate inammissibili perché nuove, non essendo stato dimostrato che fossero state dedotte nei gradi di merito.

  • art. 17 d.P.R. 602/1973

    vigente all'epoca dei fatti

    Anche la censura di tardiva iscrizione a ruolo è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non specificamente coltivata nei precedenti gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • art. 1, comma 883, L. 145/2018

    È stato richiamato solo per escluderne l'applicazione retroattiva alla disciplina della notifica a mezzo posta.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento sia notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria una successiva raccomandata informativa: si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della notificazione degli atti giudiziari.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di decadenza o di tardività non dedotte e specificamente coltivate nei gradi di merito; le censure nuove sono inammissibili.
  • La deduzione di prescrizione del credito presuppone la validità della notifica degli atti interruttivi e deve confrontarsi con gli ulteriori atti interruttivi accertati dal giudice di merito.
  • Un assunto circa l'esito di un precedente giudizio è inammissibile come motivo di ricorso se non è ricondotto a un vizio tipizzato dell'art. 360 c.p.c. e se contrasta con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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