Sentenza n. 2788/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del ritiro del decreto n. 24/2026 da parte dell’Amministrazione e della dichiarazione del Comune di non voler proseguire il giudizio. Non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Ha compensato integralmente le spese, valorizzando la novità e la complessità delle numerose questioni prospettate.
Atto impugnato: decreto assessoriale che adottava il Piano paesaggistico e relativi elaborati, decreto assessoriale consequenziale e verbale della Speciale Commissione Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto assessoriale n. 24/GAB del 10 giugno 2026 di adozione del Piano paesaggistico, i relativi elaborati, il decreto n. 25/GAB della stessa data e il verbale della Speciale Commissione Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio. Ha dedotto, in sintesi: carenze di pubblicità legale e di conoscibilità del piano, anche per la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con conseguente lesione della partecipazione; indeterminatezza dell’oggetto adottato e mancanza o invalidità delle norme tecniche di attuazione; impossibilità di presentare osservazioni su documenti certi e definitivi e contraddittorietà e opacità dell’azione amministrativa; erroneo richiamo a normativa regolamentare asseritamente abrogata e illegittimità della composizione, durata e verbalizzazione della Commissione. Con riferimento al territorio comunale e al Paesaggio Locale 4 “Bagheria”, ha inoltre denunciato carenze nella ricognizione e delimitazione dei beni e delle caratteristiche paesaggistiche, difetto di motivazione e istruttoria nell’attribuzione dei livelli di tutela 2 e 3, violazione della co-pianificazione, imposizione di divieti assoluti e misure di salvaguardia illegittimamente anticipate o estese, compressione della potestà pianificatoria comunale, indeterminatezza della clausola rimessa alla Soprintendenza e preclusioni irragionevoli per opere pubbliche, infrastrutture e impianti da fonti rinnovabili. Ha contestato anche l’obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici entro 24 mesi e i vizi formali del procedimento di adozione, pubblicazione e deposito. Dopo l’annullamento in autotutela del decreto n. 24, disposto dall’Assessorato con decreto n. 43 del 29 settembre 2026, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Tenuto conto del sopravvenuto atto di ritiro e di quanto dichiarato da parte ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 34, co. 1 lett. c) c.p.a.
Il ritiro dell’atto impugnato, accompagnato dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio dopo che le parti erano state avvisate della possibile decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione ritira l’atto impugnato e il ricorrente dichiara che, per tale ragione, è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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