Sentenza del 19/02/2015 n. 989 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Società in liquidazione - Fattura emessa in anticipo - Errore - Errata interpretazione del contratto di subappalto - Illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impositivo. È stato ritenuto che l'anticipata emissione della fattura fosse imputabile a un errore interpretativo del contratto di subappalto e non a un comportamento fraudolento, evasivo o elusivo. L'emissione della nota di credito è stata considerata coerente con il tentativo di correggere l'errore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell'atto impositivo, sostenendo che l'emissione anticipata della fattura derivasse da un'errata e superficiale interpretazione del contratto di subappalto, non da una finalità evasiva o elusiva. L'errore è stato successivamente corretto mediante l'emissione di una nota di credito, ritenuta dalla società il rimedio concretamente praticabile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6
La responsabilità e l'applicazione delle sanzioni tributarie devono tenere conto dell'elemento soggettivo e della concreta riconducibilità della violazione a un comportamento colpevole. L'errore non caratterizzato da finalità evasive o elusive può escludere o attenuare la rilevanza sanzionatoria, secondo le circostanze del caso.
D.P.R. n. 633/1972, art. 26
La disposizione disciplina la rettifica delle fatture e consente di correggere, mediante nota di variazione, errori o variazioni dell'operazione fatturata, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L'emissione anticipata di una fattura dovuta a un'errata interpretazione contrattuale non implica automaticamente un intento evasivo o elusivo: occorre valutare la condotta complessiva e l'effettiva sussistenza di un vantaggio fiscale indebito.
- La successiva emissione di una nota di credito può dimostrare la volontà del contribuente di correggere spontaneamente l'errore, soprattutto quando non emergano artifici, occultamenti o altre condotte fraudolente.
- Nella valutazione della legittimità dell'atto impositivo e delle sanzioni assumono rilievo la buona fede, l'assenza di dolo o colpa qualificata e la ragionevolezza dell'interpretazione contrattuale adottata dal contribuente.
- Per prevenire contestazioni, è opportuno documentare il contenuto del contratto, le ragioni dell'errore, la tempestività della correzione e l'assenza di un effettivo danno erariale o di un indebito beneficio fiscale.
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