Ordinanza n. 1365/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) dell’avviso pubblicato in data 26.03.2026 sul Portale Trasparenza AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona riguardante “Esiti prova pratica del 28.06.2022 del <<Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di assistente amministrativo – cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno>>”, nella parte in cui ha escluso la dott.ssa Ragusa Chiara Maria; b) del verbale n. 4 del 25.02.2026 della Commissione Esaminatrice per il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato di Assistente Amministrativo – Cat. C, così come ricostituita con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 9.01.2026”– nella parte in cui ha escluso l’elaborato n. 49, redatto dalla dott.ssa Ragusa Chiara Maria, conosciuto solo a seguito di evasione della istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; c) della delibera del Direttore Generale n. 263 del 14.05.2026 concernente: “<<Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno>>. Presa d’atto degli esiti della procedura e contestuale nomina dei vincitori”, con relativa graduatoria; d) dell’avviso pubblicato in data 15.05.2026 sul Portale Trasparenza AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona concernente “Pubblicazione della Presa d’atto degli esiti del <<Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno>>”; e) se e nella misura in cui occorra dei seguenti atti, se interpretati in senso sfavorevole agli interessi della ricorrente: deliberazione n. 254 del 12.12.2019 con cui è stato bandito, il “Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Assistente Amministrativo – Cat. C, di cui n. 4 riservati al personale interno”, e relativo bando; deliberazione n. 360 dell’11.05.2021; deliberazione n. 76 del 2.02.2022 con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 193 del 29.02.2024 con cui è stata ricostituita la Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 559 dell’8.07.2024; verbale della Commissione Esaminatrice riunitasi in data 21.03.2025; nota del 27.06.2025 del Presidente della Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 862 del 3.12.2025 di modifica della Commissione Esaminatrice; deliberazione n. 4 del 9.01.2026, con cui l’Amministrazione ha nominato la nuova Commissione Esaminatrice; gli esiti della correzione della prova pratica, pubblicati in data 26.03.2026; gli esiti della prova orale che si è tenuta il 29.04.2026; della nota prot. AOURUGGI-0025706-2026 del 11.05.2026, con cui tutti gli atti della procedura concorsuale sono stati trasmessi dalla Commissione Esaminatrice all’UOC GRU; gli atti della Commissione Esaminatrice designata con deliberazione n. 76/2022, relativi alla prova scritta ed alla prova pratica; tutti gli atti della Commissione Esaminatrice designata con deliberazione n. 193/2024; tutti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 862 del 3.12.2025; tutti gli atti della Commissione Esaminatrice designata con deliberazione n. 4/2026, che ha proceduto alla correzione della prova pratica oltre che ad espletare la prova orale e ad approvare la graduatoria di merito, la graduatoria finale (Allegato n. 6 del verbale n. 6 del 29.04.2026), provvedimento di convocazione della prova orale del 3.04.2026; f) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione da un concorso pubblico per 11 posti di assistente amministrativo, graduatoria finale e nomina dei vincitori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura concorsuale per titoli ed esami, contestando in particolare l’esclusione del proprio elaborato relativo alla prova pratica, nonché gli esiti della procedura, la graduatoria e la nomina dei vincitori. Tra gli atti gravati figurano l’avviso del 26 marzo 2026, il verbale della commissione esaminatrice n. 4 del 25 febbraio 2026, la delibera di presa d’atto degli esiti e nomina dei vincitori e gli ulteriori atti della procedura. Con precedente ordinanza cautelare la Sezione aveva preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, cancellato la causa dal ruolo cautelare e ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati: mediante notifica individuale nei confronti dei vincitori e dei soggetti già assunti e mediante pubblici proclami nei confronti degli idonei non vincitori. Con istanza del 9 luglio 2026 la ricorrente ha chiesto di poter notificare per pubblici proclami anche ai vincitori, deducendo l’impossibilità di reperirne gli indirizzi, e ha chiesto chiarimenti sulle modalità di integrazione del contraddittorio. Il giudice ha rilevato che gli idonei non vincitori erano venticinque, e non due come sostenuto dalla ricorrente. La questione decisa dall’ordinanza riguarda quindi esclusivamente le modalità e i termini per l’integrazione del contraddittorio, non il merito delle censure concorsuali.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di autorizzare la notifica per pubblici proclami anche nei confronti dei vincitori e dei soggetti già assunti. Ha ritenuto necessaria la notifica individuale a tali controinteressati, in ragione del loro interesse particolarmente qualificato alla partecipazione al giudizio e della portata delle censure, tra cui quella diretta alla caducazione dell’intera procedura per il mutamento della composizione della commissione di concorso. Tuttavia, considerata la difficoltà rappresentata dalla ricorrente, il Collegio l’ha autorizzata ad acquisire dall’amministrazione gli indirizzi di residenza e gli indirizzi PEC dei vincitori e dei soggetti già assunti. Ha modificato la precedente ordinanza stabilendo che, dalla comunicazione di tali indirizzi da parte dell’amministrazione, decorra il termine perentorio di trenta giorni per effettuare le notifiche individuali; la prova delle notifiche dovrà essere depositata entro il termine perentorio di quindici giorni dal loro perfezionamento. L’ordinanza non decide il merito del ricorso né la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo può incidere direttamente sulla posizione dei vincitori di una procedura concorsuale, questi devono essere considerati controinteressati qualificati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti mediante notificazione individuale, non mediante pubblici proclami, anche se il ricorso contiene censure potenzialmente caducatorie dell’intera procedura.
- La difficoltà di reperire gli indirizzi dei controinteressati non giustifica automaticamente la notificazione per pubblici proclami: il ricorrente può essere autorizzato ad acquisire dall’amministrazione gli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata necessari per la notificazione individuale.
- Quando il giudice autorizza l’acquisizione presso l’amministrazione degli indirizzi dei controinteressati, il termine perentorio per effettuare la notificazione individuale può decorrere dalla comunicazione di tali dati al ricorrente; la prova della notificazione deve essere depositata entro il termine stabilito dal giudice dal suo perfezionamento.
- Nell’integrazione del contraddittorio relativa a una procedura concorsuale, gli idonei non vincitori possono essere raggiunti mediante pubblici proclami, mentre nei confronti dei vincitori e dei soggetti già assunti è necessaria, in ragione dell’interesse più qualificato, la notificazione individuale.
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