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Sentenza

Sentenza n. 1768/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del Rapporto Informativo n. -OMISSIS-, redatto in data -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-), relativo al servizio prestato da -OMISSIS- nel periodo 22/10/2021 - 10/04/2022; - delle osservazioni formulate in merito al ricorso dai tre superiori gerarchici che hanno firmato la scheda valutativa; - di ogni altro atto conseguente, connesso o collegato o successivo, ancorché sconosciuto;

Giustizia amministrativa202300856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rapporto informativo relativo al servizio prestato dal militare nel periodo 22/10/2021-10/04/2022, con qualifica finale "nella media", nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il terzo rapporto informativo redatto dall’Amministrazione militare dopo l’annullamento, dapprima in sede gerarchica e poi in autotutela, di precedenti schede valutative. Ha dedotto: difetto e insufficienza della motivazione, in ragione del peggioramento dei punteggi rispetto alle precedenti valutazioni; obbligo di astensione dei superiori gerarchici, ritenuti condizionati da pregiudizio negativo; contraddittorietà tra la nuova valutazione e quelle precedenti; sviamento del potere valutativo per finalità ritorsive, asseritamente collegate alla manifestata intenzione di dimettersi dal servizio per ragioni familiari; irragionevolezza del peggioramento, riferito a qualità ritenute non suscettibili di repentina flessione. Il procedimento era stato caratterizzato da più riedizioni del potere: il primo rapporto era stato parzialmente annullato in sede gerarchica per disarmonie tra aggettivazioni, giudizi e punteggi; un successivo rapporto era stato annullato in autotutela per difetto di armonia e consequenzialità tra valutazioni sintetiche e qualifica finale; infine era stato adottato il rapporto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compensando le spese. Ha ritenuto inammissibili, per genericità e difetto di specifica contestazione, le censure di merito riproduttive del precedente ricorso gerarchico, poiché il ricorrente non aveva preso posizione sulla nuova e ampia motivazione con cui l’Autorità gerarchica aveva respinto quei profili, né aveva indicato macroscopiche incongruenze o illogicità della valutazione rinnovata. Ha dichiarato inoltre inammissibile la censura sull’astensione: il militare non aveva indicato specifici fatti o indici oggettivi idonei a dimostrare che il giudizio non fosse sereno; il mero annullamento di precedenti schede non dimostrava inimicizia personale o mancanza di terzietà. Nel merito, ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la documentazione caratteristica militare è strutturata secondo un modello tipizzato e non richiede normalmente una motivazione analitica o discorsiva: la motivazione è desumibile dal rapporto di armonia e consequenzialità tra voci analitiche, giudizio complessivo e qualifica finale. Nel caso concreto, i punteggi collocati sui livelli medi erano coerenti con la qualifica "nella media" e la parte discorsiva dava conto del calo di rendimento e delle difficoltà incontrate nell’operazione "Strade Sicure", assolvendo anche l’onere motivazionale più intenso derivante dal peggioramento rispetto al passato. Ha escluso la contraddittorietà con le precedenti valutazioni, osservando che, dopo gli annullamenti determinati proprio da disarmonie interne, era fisiologico e doveroso adottare una valutazione discontinua ma maggiormente coerente. Le valutazioni caratteristiche riguardano inoltre il periodo specifico e possono variare nel corso della carriera, senza generare un’aspettativa alla costanza del giudizio. Infine, la censura di sviamento è stata ritenuta poco comprensibile e comunque infondata: il rapporto impugnato giustificava il giudizio con le difficoltà nell’operazione "Strade Sicure" e non menzionava le prospettate dimissioni dal grado.

Norme richiamate

  • art. 698 d.P.R. 15/03/2019, n. 90

    La valutazione delle caratteristiche essenziali del militare è compendiata nelle enunciazioni proposte dal modello per ciascuna qualità rilevante, mediante l’indicazione della casella corrispondente, cui si aggiungono il sintetico giudizio testuale e il giudizio finale.

    La disciplina dei modelli dei documenti caratteristici non impone, di regola, una motivazione diffusa o analitica; è sufficiente una valutazione coerente tra le voci sintetiche, il giudizio complessivo e la qualifica finale. Una motivazione più intensa è necessaria in presenza di giudizi gravemente negativi o di una significativa riduzione dei punteggi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato con riferimento allo scambio delle memorie conclusive; non sono enunciati ulteriori profili interpretativi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non sono enunciati ulteriori profili interpretativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione di una valutazione caratteristica militare, il ricorrente deve contestare specificamente la motivazione e la valutazione rinnovata dall’Amministrazione; la mera riproduzione delle censure già respinte in sede gerarchica, senza confrontarsi con le ragioni della decisione gerarchica e con il nuovo esercizio del potere, rende le doglianze inammissibili per genericità deduttiva.
  • L’obbligo di astensione dei superiori gerarchici incaricati della valutazione del militare non deriva da ogni situazione di conflittualità o dalla mera precedente rimozione di una scheda valutativa, ma richiede la deduzione specifica di fatti oggettivamente gravi, idonei a dimostrare che il giudizio non possa essere sereno perché influenzato da circostanze estranee alla valutazione del rendimento e delle caratteristiche personali.
  • La motivazione della documentazione caratteristica militare è normalmente interna al modello tipizzato: il giudizio finale deve risultare armonico e consequenziale rispetto alle valutazioni analitiche e al giudizio complessivo, senza necessità di elencare analiticamente tutti i fatti del periodo valutato. In caso di significativo peggioramento rispetto al passato, l’Amministrazione deve tuttavia indicare le ragioni del mutamento, anche mediante il riferimento a specifiche criticità di servizio.
  • Le valutazioni caratteristiche del personale militare sono autonome per ciascun periodo di servizio e possono variare nel corso della carriera; il militare non vanta un’aspettativa alla conservazione di una qualifica costante. La discontinuità rispetto alle valutazioni precedenti non costituisce, di per sé, contraddittorietà o sviamento, soprattutto quando sia conseguenza della riedizione del potere necessaria per correggere precedenti disarmonie interne.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione caratteristica militare non può sostituire l’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione e richiede la deduzione specifica di macroscopiche incongruenze, illogicità o travisamenti; una contestazione generica dell’insufficienza dei punteggi non è idonea a superare tale limite.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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